La Corte dei conti e l’atto che cambia natura per sottrarsi al controllo

La Corte dei conti e l’atto che cambia natura per sottrarsi al controllo

La Corte dei conti e l’atto che cambia natura per sottrarsi al controllo

La Corte dei conti dichiara la propria incompetenza sul decreto di uscita della Calabria dal commissariamento sanitario, ma lo fa cambiando la qualificazione dell'atto: da "revoca" a "scelta politica". Una contraddizione che solleva dubbi sulla legalità del procedimento. LA DELIBERA

C’è qualcosa che non convince, e molto, nella deliberazione n. 23/2026 della Sezione centrale di controllo della Corte dei conti, competente al controllo preventivo di legittimità, sull’uscita della Calabria dal commissariamento sanitario. Eppure su di essa si registra una sorta di promozione, soprattutto giornalistica, utile a far passare inosservate le macroscopiche contraddizioni che essa esprime.

 La delibera meraviglia non per la conclusione in sé, che di fatto arriva a far dichiarare alla Corte, chiamata a valutare ex art. 3 della legge 20/1994, la sua incompetenza.

Il problema è come ci arriva.

Perché leggendo le trenta pagine della pronuncia si ha l’impressione che lo stesso atto cambi natura strada facendo: prima provvedimento di revoca implicito, poi contrarius actus, infine scelta politica sottratta al controllo preventivo di legittimità.

Delle tre, una.

Il punto di partenza dell’istruttoria era stato tutt’altro che ambiguo. Il magistrato remittente aveva ritenuto la deliberazione governativa «per tabulas ascrivibile al controllo» previsto dall’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 20 del 1994. Una deliberazione del Consiglio dei ministri non avente forza di legge che, disponendo la cessazione dell’incarico commissariale, assumeva natura di revoca e valore di contrarius actus rispetto alla nomina.

Una costruzione giuridicamente lineare.

Se per nominare il commissario occorre un determinato procedimento, la sua cessazione anticipata non può trasformarsi, per magia terminologica, in qualcosa di completamente diverso.

La stessa istruttoria aveva infatti osservato che la cessazione «sembrerebbe assumere valenza di contrarius actus rispetto alla nomina del Commissario» e che, salvo una diversa norma espressa, avrebbe dovuto seguire le medesime modalità procedimentali.

Poi arriva il Collegio.

E cambia lo scenario.

La cessazione dell’esercizio del potere sostitutivo diventa «sostanzialmente una scelta di merito politico», sottratta al sindacato di legittimità. E ciò che sino a quel momento era stato discusso come revoca, con ricadute amministrative e civilistiche, viene definito «impropriamente qualificato anche come atto di revoca».

È un passaggio formidabile, giudicato da molti come atto decisorio agghiacciante.

Perché non viene individuata una norma sopravvenuta. Non cambia l’atto. Non cambia il suo effetto giuridico. Cambia la sua qualificazione. Ed è proprio quella nuova qualificazione a consentire alla Corte di non controllarlo.

Qui nasce il cortocircuito.

La Corte afferma che il commissariamento non è un semplice provvedimento amministrativo perché esprime il ruolo costituzionale del Governo nell’indirizzo della politica sanitaria. Da ciò trae la sua «connotazione di scelta politica» e quindi l’insindacabilità in sede di controllo preventivo. Ma nello stesso periodo precisa che quel potere è caratterizzato da «ineliminabili presupposti scaturenti da verifiche di carattere tecnico».

Ed ecco la domanda inevitabile.

Se esistono presupposti tecnici ineliminabili, chi controlla che esistano?

Perché il controllo di legittimità non consiste nel sostituire la Corte al Governo nella scelta politica.

Consiste nel verificare che il Governo eserciti quella scelta quando e come la legge gli consente di esercitarla.

È precisamente questa la differenza tra merito politico e legalità dell’azione pubblica. E la contraddizione esplode nelle ultime pagine.

La stessa Corte riconosce che sono rimasti irrisolti due dubbi: la mancata approvazione di uno specifico piano di uscita dal commissariamento e la carenza dell’istruttoria derivante dalla mancata acquisizione preventiva di pareri tecnici. E aggiunge che tali elementi, secondo una lettura sistematica delle norme, sarebbero «essenziali» per sostenere la decisione di uscita.

Dunque, ricapitoliamo.

L’atto è politico e perciò non controllabile.

Però deve poggiare su presupposti tecnici.

Quei presupposti risultano carenti.

Manca inoltre un piano di uscita ritenuto essenziale.

Ma proprio perché l’atto viene qualificato politico la Corte dichiara di non poterne verificare la legittimità.

È difficile immaginare un circuito argomentativo più problematico.

Tanto più che l’Ufficio aveva scritto cose pesantissime: agli atti non risultava prodotto l’aggiornamento del Piano richiesto dai Ministeri; non era possibile compiere una valutazione completa delle attività concretamente realizzate; non era neppure dato comprendere se la scelta governativa avesse tenuto conto della Relazione al Parlamento della Sezione delle autonomie della stessa Corte. Il programma di uscita veniva addirittura definito, al momento della deliberazione, ancora «embrionale».

Qui non siamo nel merito politico.

Siamo nel cuore della legalità procedimentale.

Una cosa è chiedere alla Corte se sia politicamente opportuno restituire alla Calabria la gestione della propria sanità. Sarebbe certamente domanda impropria.

Altra cosa è chiedere se il Governo abbia potuto farlo senza gli atti, le verifiche e i presupposti che lo stesso ordinamento considera necessari.

Questa è esattamente una domanda di legittimità.

E desta ancora maggiore perplessità che la deliberazione riconosca incidentalmente la «insussistenza degli effetti esimenti derivanti dal controllo preventivo di legittimità ad esito positivo».

Tradotto: non c’è stato un controllo positivo.

Non c’è stato un visto che certifichi la legittimità dell’atto.

C’è stata una decisione di non controllarlo.

È molto diverso.

La questione travalica persino la Calabria.

Se basta qualificare come «scelta politica» un atto del Governo che esercita o fa cessare poteri sostitutivi ex art. 120 Cost. per sottrarlo al controllo, si rischia di costruire una zona franca proprio là dove l’esercizio del potere è più intenso e costituzionalmente delicato.

Il principio di separazione dei poteri non significa immunità del potere dalla legge.

Significa esattamente il contrario: ciascun potere esercita le proprie attribuzioni entro i confini stabiliti dall’ordinamento.

E la politica rimane libera nel se e nel come decidere soltanto dopo che siano rispettati i presupposti che la legge impone.

Altrimenti non siamo più davanti all’insindacabilità del merito.

Siamo davanti alla sottrazione della legalità al controllo.

Ed è una differenza che, per una Corte dei conti, dovrebbe essere enorme.

Le conseguenze ricadranno tutte sullo stato giuridico della Regione Calabria che sta gestendo la sua sanità con provvedimenti giuntali, verosimilmente nulli. Ci sarà occasione di valutare gli esiti dei probabili contenziosi amministrativi ove sarà certamente rappresentata, dagli avvocati più attenti, una chiara eccezione di incostituzionalità delle procedure adottate da organi diversi dal commissario ad acta che ancora li sostituisce a mente della Costituzione.

Ettore Jorio

09 Settembre 2026

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