Il parere della Commissione Sanità: “Necessarie misure per evitare condizioni di oligopolio”
Queste le 4 condizioni:
1) occorre evitare che dall'applicazione dell'articolo 48, che legittima le società di capitali alla titolarità di farmacie, possano discendere effetti contrari a quelli perseguiti dal Governo. In primo luogo, sono necessarie misure intese a evitare la creazione di posizioni dominanti e condizioni di oligopolio: a tale riguardo, sarebbe opportuno mantenere un limite numerico esplicito alle farmacie acquisibili. In secondo luogo, è necessario prevedere, secondo termini e requisiti più rigorosi, che il ruolo di direzione della farmacia, e quindi di garanzia del rispetto delle norme deontologiche che presiedono alla dispensazione dei medicinali, sia affidato a un socio farmacista dotato di concreta e comprovata esperienza professionale. In terzo luogo, in analogia con quanto previsto per le società di avvocati (vedi articolo 41 del disegno di legge), è necessario stabilire che le società di gestione di farmacie debbano essere iscritte a un albo speciale e debbano essere caratterizzate da una partecipazione necessariamente maggioritaria di "soci professionisti" (ossia aventi titolo per l'esercizio della professione);
2) particolarmente rilevante è, poi, la disciplina delle incompatibilità: al riguardo, è necessario, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 275 del 2003), stabilire che la partecipazione alle società titolari della gestione di farmacie non può essere cumulata con l'esercizio di alcuna professione abilitata alla prescrizione di medicinali (sia per uso umano che per uso animale), né con attività di produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica nel settore farmaceutico; inoltre, è necessario chiarire se la disciplina in questione, come modificata dal disegno di legge, riguardi anche la partecipazione alle società di gestione di farmacie comunali, come la richiamata giurisprudenza costituzionale parrebbe richiedere;
3) in relazione alla possibilità di trasferimento delle farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, nei comuni con meno di 6.600 abitanti, è necessario il coinvolgimento nella relativa procedura degli enti locali interessati, al fine di assicurare l'equa distribuzione territoriale delle farmacie e l'accessibilità di tutti i cittadini ai servizi da queste resi;
4) quanto alle misure di liberalizzazione in materia di orari e di turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 49, – premesso che occorre verificare che l'obiettivo di incrementare i servizi all'utenza sia effettivamente perseguibile attraverso disposizioni di questo tipo, alla luce delle peculiarità che connotano il mercato dei farmaci – ènecessario prevedere che il farmacista, allorquando intenda avvalersi della facoltà di prestare servizio in orari e periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, debba darne preventiva comunicazione al comune e all'ordine professionale di riferimento, oltre che alla autorità sanitaria competente.
Queste, invece, le 5 osservazioni:
a) in linea generale, quanto alle disposizioni inerenti al settore farmaceutico, occorre tenere costantemente presenti le peculiari natura e funzione del farmaco: come evidenziato anche dalla Corte di Giustizia europea, infatti, i medicinali "si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per i loro effetti terapeutici" (sentenza 19 maggio 2009, resa in causa C-531/06);
b) inoltre, occorre tutelare il ruolo delle farmacie, le quali sono chiamate a rendere servizi ai cittadini e non possono in alcun caso essere trattate alla stregua di una qualsiasi altra rete distributiva di merci, considerata anche la necessità di assicurare la fornitura dei servizi in questione anche nelle aree disagiate e commercialmente poco attrattive (piccoli comuni, zone rurali);
c) occorre valutare, altresì, l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 48, comma 3, al fine di chiarire se la domanda di trasferimento delle farmacie soprannumerarie possa essere presentata anche con riferimento soltanto ad alcuni dei comuni per i quali essa è ammissibile e se, di conseguenza, la graduatoria regionale debba essere redatta per ogni singolo comune, nonché se, in caso di ritardo nell'emanazione del bando ordinario, la graduatoria per il trasferimento debba comunque perfezionarsi, ogni due anni, entro il termine del 31 marzo;
d) alla luce degli incisivi interventi recati dal disegno di legge in esame nel settore della distribuzione farmaceutica, occorrerebbe valutare anche l'opportunità di un complessivo ridisegno legislativo della mission delle parafarmacie;
e) ancora con riferimento al settore farmaceutico, appare improcrastinabile l'avvio di una rimeditazione, che coinvolga i Ministeri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, delle modalità di commercializzazione dei farmaci equivalenti – commercializzazione che dovrebbe essere resa più tempestiva, alla scadenza del brevetto -, nonché della stessa impostazione del prontuario farmaceutico, anche in vista delle ulteriori sfide che il Servizio sanitario nazionale dovrà affrontare riguardo ai farmaci innovativi.
19 Gennaio 2016
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