La replica della Federazione dei Collegi Tsrm
“La necessità di garantire idonea copertura assicurativa deriva da uno specifico obbligo di legge (art. 3, comma 2, del DL 158/2012, convertito nella L 189/2012); a sua volta la possibilità di porre in essere una convezione collettiva in qualità di Consiglio nazionale è esplicitata all’art. 5 del DPR 137/2012, a fronte di delega legislativa di cui all’art. 3, comma 5, del DL 138/2011, convertito nella L 148/2011.
In linea con le previsioni normative e dietro specifico mandato del Consiglio nazionale del marzo 2016, stiamo realizzando un sistema di protezione in grado di:
• tutelare tutte le persone eventualmente danneggiate dalla nostra opera professionale, e quindi da risarcire;
• dotare i TSRM di una polizza idonea a soddisfare il relativo obbligo di legge;
• garantire tutti i TSRM, ovunque operanti, indipendentemente dal profilo di rischio del singolo o da quelli derivanti dell’area e/o dalle attività svolte, anche in relazione alle azioni di rivalsa e amministrative da parte delle aziende sanitarie pubbliche o private;
• agevolare i Collegi professionali, sui quali grava la responsabilità di controllare sia che i loro iscritti siano assicurati sia che le caratteristiche delle polizze siano adeguate;
• mettere in atto una raccolta tempestiva e puntuale delle informazioni relative ai contesti nei quali si generano i sinistri, affinché, sulla base delle informazioni e dei dati rilevati, nel medio periodo si possano intraprendere efficaci iniziative di tipo preventivo;
• perseguire profili di efficienza con possibilità di ottenere le migliori condizioni tecniche ed economiche reperibili sul mercato, proprio grazie all’elevato numero dei soggetti assicurati.
La polizza collettiva si basa su requisiti minimi massimamente protettivi perché definiti per proteggere il collega esposto al maggior rischio: mettendo in sicurezza lui si mette in sicurezza tutta la popolazione professionale.
Per realizzare il sistema di protezione la Federazione ha bandito due gare a evidenza pubblica, nazionale e comunitaria: una per l’individuazione del broker, l’altra, ora in corso e realizzata con la consulenza di quest’ultimo, per l’individuazione delle condizioni di polizza collettiva e dell’assicuratore o degli assicuratori.
Il contraente della polizza collettiva sarà la Federazione e non i singoli iscritti, che potranno mantenere le attuali polizze e/o stipularne anche di ulteriori con qualsiasi altra impresa assicuratrice. La polizza collettiva sarà pagata con le quote provenienti dai Collegi. Saranno questi ultimi, in piena autonomia, in seno alle loro assemblee, a decidere se e quanto modificare l’attuale importo annuo d’iscrizione all’albo.
Siamo un ente di diritto pubblico e ci sosteniamo con i nostri stessi contributi, pertanto dobbiamo sempre ricercare soluzioni che, come quella della polizza collettiva, risultino sia efficaci che efficienti. In questo caso la soluzione più efficace è anche la più efficiente, con un rapporto qualità-prezzo molto vantaggioso: qualità alta – costo basso. Saremmo da censurare nel caso in cui non tentassimo di realizzarla.
Ci auguriamo che, nell’interesse generale, tutti gli attori si muovano sulla base delle nostre stesse finalità generali e per raggiungere i nostri stessi obiettivi generali”.
31 Ottobre 2017
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