Farmacisti distributori non possono vendere ad altri grossisti. Tar Lazio respinge ricorso di un gruppo di farmacie

Farmacisti distributori non possono vendere ad altri grossisti. Tar Lazio respinge ricorso di un gruppo di farmacie

Farmacisti distributori non possono vendere ad altri grossisti. Tar Lazio respinge ricorso di un gruppo di farmacie
Il ricorso era contro il documento di intesa del 22 settembre 2016 sottoscritto da ministero, Aifa, alcune regioni e associazioni di categoria. La parte contestata era quella che prevede che i farmaci acquistati da un farmacista titolare di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso non possano che essere ceduti al pubblico e non anche ad altri grossisti. Il Tar Lazio non entra nel merito ma respinge comunque il ricorso in quanto rileva che iul documento in oggetto non è un "provvedimento di carattere amministrativo" e quindi al di fuori delle competenze giurisdizionali del Tar. LA SENTENZA.

Non è un provvedimento amministrativo, non rientra tra quelli su cui possono intervenire i giudici e, quindi, il ricorso è inammissibile perché non è il tribunale a poter decidere su un atto regolamentare.

Questa la decisione del Tar Lazio che con la sentenza n. 12624/2017 pubblicata il 22 dicembre ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di farmacie per l’annullamento del documento "Testo condiviso distribuzione medicinali”, pubblicato sul sito del ministero della Salute il 22 settembre 2016 e sottoscritto l'8 settembre dello stesso anno da: ministero  della  Salute,  Aifa, Regione Lazio, Regione Lombardia (con allegati sottoscritti anche da Regione Veneto e Regione Friuli Venezia  Giulia)  e  varie  associazioni di categoria e contro un verbale d’ispezione dei Nas verso una delle farmacie ricorrenti che si basa sui contenuti del documento.

Il ricorso era mirato in particolare alla parte del documento  in  cui si “prescrive che nell'ipotesi di farmacista titolare di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, i farmaci acquistati dalla farmacia non possono che essere ceduti al pubblico e non anche ad altri grossisti atteso che la farmacia è deputata alla erogazione dell'assistenza farmaceutica e non potrebbe svolgere attività di vendita all'ingrosso di medicinali anche se il farmacista fosse in possesso della relativa autorizzazione”.

Secondo il Tar col  testo del documento i soggetti sottoscrittori condividono alcuni punti di caduta sul tema dei poteri e dei doveri dei farmacisti grossisti, impegnandosi, “al fine di attivare !e opportune verifiche”, a inoltrare “le segnalazioni per ciascuno dei medicinali irreperibili (… ) direttamente alla Regione/ Provincia Autonoma competente previa verifica dell'assenza del medicinale nell'elenco dei medicinali carenti pubblicato sul sito istituzionale dell’Aifa”.

Il Tar sottolinea che i firmatari del documento condividono l'idea che «i medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il codice univoco che !a identifica debbono essere conservati nei magazzini annessi alla stessa, quali risultanti da provvedimento di autorizzazione all’esercizio  o  da successivi provvedimenti e possono essere venduti solo al pubblico o ad altri utilizzatori finali previa prescrizione medica e non anche a grossisti, in quanto !a farmacia è deputata a!!'erogazione dell'assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali anche se i! suo titolare è in possesso di due distinte autorizzazioni”.

Questa interpretazione, assieme alle altre indicazioni condivise  dai  sottoscrittori,  non vale tuttavia secondo il Tar a conferire al documento in questione la dignità del provvedimento amministrativo.

Conclude la sentenza che “nella specie, infatti, il contenuto ricognitivo o meramente interpretativo del documento, che già per questo vale a collocarlo fuori dall'area provvedimentale, ove pure potesse giustificarne l'inclusione (sempre sul piano dei soli contenuti,  mancando comunque le necessarie forme del  provvedimento  amministrativo) tra gli atti a contenuto generale o programmatorio, lo lascerebbe comunque escluso dal novero degli accordi sostitutivi  secondo quanto disposto, per altra via, dall’art. 131. n. 241/1990.

Inoltre, quest'ultimo aspetto, come osservato anche da molte delle controparti, varrebbe da solo a evidenziare l'assenza di una lesività immediata e attuale dello stesso documento, la quale potrebbe concretizzarsi solo in presenza di un puntuale seguito sanzionatorio che assumesse a premessa necessaria proprio l'Accordo condiviso in parola e che, evidentemente, non è rintracciabile neppure nel verbale ispettivo dei Nas gravato col ricorso introduttivo.

Da tanto discende l'inammissibilità dell'impugnativa, potendo comunque essere compensate, tra tutte le parti costituite, le spese di giudizio in ragione della peculiarità della questione esaminata”.
 

23 Dicembre 2017

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