Decreto dignità e pubblicità giochi. Per i contratti in corso sanatoria solo fino al 30 giugno 2019. Dopo il divieto scatta anche per loro. Ecco il testo pronto per esame Quirinale

Decreto dignità e pubblicità giochi. Per i contratti in corso sanatoria solo fino al 30 giugno 2019. Dopo il divieto scatta anche per loro. Ecco il testo pronto per esame Quirinale

Decreto dignità e pubblicità giochi. Per i contratti in corso sanatoria solo fino al 30 giugno 2019. Dopo il divieto scatta anche per loro. Ecco il testo pronto per esame Quirinale
Le misure per il contrasto della ludopatia slittano all'articolo 9. Rispetto al testo esaminato in Consiglio dei Ministri viene modificato il comma 5 che, almeno in parte, cedeva alle richieste delle società di gioco d'azzardo escludendo dalla nuova normativa sul divieto di pubblicità per giochi e scommesse tutti i contratti già in vigore. Esclusione limitata ora solo fino al 30 giugno 2019. I proventi delle nuove sanzioni verranno destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico presso il Ministero della Salute. IL TESTO

Dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri dello scorso 2 luglio, pronto il testo definitivo del Decreto dignità per l'esame del Quirinale. Le misure per il contrasto della ludopatia, con il divieto di pubblicità di giochi e scommesse, slittano all'articolo 9. Modificato il comma 5 che escludeva dall'applicazione della nuova normativa tutti quei contratti di pubblicità già in corso di esecuzione, proprio come richiesto dalle società di gioco d'azzardo. Questa esclusione, si specifica adesso, resterà applicabile solo fino al 30 giugno 2019.
 
Confermate, invece, tutte le altre misure. Al comma 1 vengono escluse dal divieto di pubblicità le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
 
Previsto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.
 
ll divieto si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti che promuove il gioco d’azzardo o la scommessa.
 
Quanto alle sanzioni è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività. Questa misura sanzionatoria si applicherà “de futuro” a tutte le violazioni delle disposizioni recate dal primo comma. Viene tuttavia fatto salvo quanto già previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Legge Balduzzi), che in materia di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
 
Infine, si stabilisce una specifica destinazione dei proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni. I proventi saranno dunque devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
 
Giovanni Rodriquez

11 Luglio 2018

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