Donazione corpi e tessuti post mortem a fini di studio. Al via esame del Ddl Sileri in Commissione Sanità al Senato

Donazione corpi e tessuti post mortem a fini di studio. Al via esame del Ddl Sileri in Commissione Sanità al Senato

Donazione corpi e tessuti post mortem a fini di studio. Al via esame del Ddl Sileri in Commissione Sanità al Senato
Il disegno di legge nasce dalla necessità di regolamentare la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione. Vengono disciplinate le forme e i modi della scelta di donazione del proprio corpo, che devono essere espressi in materia chiara e inequivocabile e per iscritto. Per i minori è richiesto il consenso di entrambi i genitori. Verranno individuati centri di riferimento e le salme dovranno essere restituite in condizioni decorose entro 2 anni alle famiglie. IL TESTO

Incardinato ieri in Commissione Sanità al Senato, il disegno di legge a prima firma Pierpaolo Sileri (M5S), in tema di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. L'argomento era già stato trattato nel corso della scorsa legislatura: un testo unificato approvato dalla Commissione Affari Sociali mese di giugno 2014, era stato poi trasmesso al Senato dove è rimasto all'esame della XII Commissione senza riuscire però ad ottenere il via libera definitivo.
 
Il disegno di legge nasce dalla necessità di regolamentare la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, una pratica indispensabile per tutta la medicina e principalmente per l'esercizio della chirurga. Pratica che attualmente si scontra con una normativa vigente non del tutto chiara né esaustiva.
 
Ciò che attualmente in Italia rende impraticabile questa opportunità è il limitatissimo numero di donazioni, che blocca di fatto la realizzazione della rete logistica e la programmazione di studi e ricerche su organi da cadavere. La donazione del cadavere intero invece non richiede particolari procedure: è sufficiente che sia espressa la volontà del donatore in sede testamentaria e che non sussistano interessi giudiziari sul corpo (necessità di autopsia).


 


"Un disegno di legge per migliorare la qualità dei nostri chirurghi e, di conseguenza, della medicina. Si tratta di un testo molto importante – spiega Sileri -. Ricordo quando, agli inizi della mia carriera da chirurgo, tutti mi ripetevano quanto fosse importante fare pratica. Crescendo professionalmente ho capito che la pratica resta sempre fondamentale perchè solo in questo modo i chirurghi già formati possono sperimentare nuove tecniche e nuove tecnologie e fare passi avanti per tutti". 


 


Ma non solo, conclude Sileri, "donare il proprio corpo post mortem consentirebbe anche di ridurre il sacrificio degli animali che a volte possono essere utilizzati per il training chirurgico. Insomma, parliamo di fini di alto valore etico e umano. Parliamo di migliorare la scienza medica. Parliamo di una legge di buonsenso e di autodeterminazione che spero venga approvata al più presto".   

 
Il Ddl è composto da 9 articoli.
 
L'articolo 1 disciplina la donazione del corpo post mortem a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione. Viene inoltre specificato che in ogni caso dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca scientifica
 
L'articolo 2 dispone in merito alla promozione dell'informazione ai cittadini. Sarà compito del Ministero della Salute disporre iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni presenti in queste legge. Anche Regioni e Asl saranno chiamate ad informare sia medici che cittadini.
 
L'articolo 3 stabilisce le forme e i modi della scelta di donazione del proprio corpo, che devono essere espressi in materia chiara e inequivocabile e per iscritto. Per i minori il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem deve essere manifestato da entrambi i genitori.
 
L'articolo 4 stabilisce i centri di riferimento. Più in particolare il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, dovrà individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.
 
L'articolo 5 determina le modalità e i tempi di restituzione della salma. I centri di riferimento saranno infatti tenuti a estituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro due anni dalla data della consegna. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, ma entro il limite massimo di spesa fissato dall'articolo 8.
 
L'articolo 6 stabilisce che la donazione del corpo post mortem non può avvenire a fini di lucro. 
 
L'articolo 7 prevede il regolamento di attuazione emesso dal Ministero della Salute entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge al fine di:
a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione della salma in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di riferimento, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;
b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini della presente legge;
c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8;
d) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
 
L'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
 
Infine, l'articolo 9 abroga una disposizione vigente incompatibile con la disciplina introdotta.
 
Giovanni Rodriquez

03 Ottobre 2018

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