Balduzzi. Precisazioni su norma farmaci generici. “Nessuna imposizione”
Ecco la precisazione del ministero:
“Premesso che la norma stabilisce che “Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente”, è stato segnalato che un’interpretazione letterale della disposizione potrebbe indurre a ritenere che al farmacista venga imposto di dare al cliente (che non esprima una diversa volontà) il medicinale con denominazione generica avente il prezzo più basso fra i medicinali di uguale composizione, anche quando tale prezzo risulti uguale o addirittura superiore al prezzo del medicinale “con marchio” (branded) indicato come prima scelta dal medico.
La corretta interpretazione della norma non può prescindere dalla ratio dell’intero comma 9, le cui finalità sono, con ogni evidenza, dirette a favorire l’uso di medicinali equivalenti a più basso costo, nei casi in cui non sussistano specifiche ragioni sanitarie, che rendano necessario l’impiego dello specifico medicinale indicato dal medico.
Quando il medicinale con denominazione di fantasia indicato dal medico sulla ricetta risulti avere il prezzo uguale a quello più basso fra tutti gli altri medicinali equivalenti (sia con nome di fantasia, sia con denominazione generica), la sostituzione di tale medicinale con altro equivalente non troverebbe alcuna giustificazione.
La sostituzione sarebbe in insanabile contrasto, poi, con le finalità della legge, se il prezzo del farmaco specificato dal medico risultasse più basso dei prezzi di tutti gli altri equivalenti.
L’espressione, indubbiamente ridondante, di “equivalente generico” deve intendersi riferita a tutti i medicinali che risultino equivalenti a quello specificato dal medico, (art. 11 comma 1) che fa carico al medico di “informare il paziente sull’esistenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali”, senza operare alcuna distinzione fra medicinali branded e medicinali a denominazione generica.
In conclusione, il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire al cliente il farmaco prescritto, ove questo abbia il prezzo più basso (in assoluto o alla pari di altri farmaci) fra i farmaci equivalenti, mentre se il prezzo del farmaco prescritto è superiore a quello di altri equivalenti, il farmacista è tenuto a fornire al cliente il farmaco equivalente (con denominazione di fantasia o con denominazione generica) avente il prezzo più basso fra tutti, fatta salva la diversa volontà del cliente”.
26 Gennaio 2012
© Riproduzione riservata
Gli speciali
Sanità digitale per garantire più salute e sostenibilità. Ma servono standard e condivisione
I più letti

Medici di famiglia. Ecco il testo della Riforma Schillaci. Arriva il doppio canale dipendenza-convenzione riformata, specializzazione universitaria e pediatra fino a 18 anni. Le novità

Faccio il medico di Medicina Generale e mi piace. Allora perché dico ai giovani di non farlo?

La Svizzera è vicina: qualche riflessione oltre alla comprensibile indignazione per le fatture che ci ha mandato

Liste d'attesa. Schillaci: “81% visite erogate nei tempi, trend invertito”. E sulla riforma della medicina generale, spiega: “Non aboliremo il rapporto fiduciario con i medici di famiglia”

Schillaci: “Gap spesa sanitaria con l’Europa è sceso”. E sui medici di famiglia: “Riforme per i cittadini non per interessi corporativi”

Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza

Meloni: “Sulla sanità rivendico l’azione del Governo. Su liste d’attesa tempi ancora troppo lunghi ma alle Regioni dico: facciamo squadra”

Medici di famiglia. Ecco il testo della Riforma Schillaci. Arriva il doppio canale dipendenza-convenzione riformata, specializzazione universitaria e pediatra fino a 18 anni. Le novità

Intramoenia. Cresce uso del Cup per le prenotazioni. Ma su alcune visite e ricoveri resta il nodo del divario con il regime istituzionale

Decreto Pnrr. Sì alla fiducia alla Camera. Precari stabilizzati, medici di famiglia fino a 72 anni, cantieri sbloccati e farmaci più veloci