Dl Calabria. Corte costituzionale boccia il ricorso della Regione: “Non risultano violate le competenze regionali”

Dl Calabria. Corte costituzionale boccia il ricorso della Regione: “Non risultano violate le competenze regionali”

Dl Calabria. Corte costituzionale boccia il ricorso della Regione: “Non risultano violate le competenze regionali”
La Consulta giudica non fondate le questioni di legittimità costituzionali del Legge che ha previsto il super commissariamento della Regione. Già in luglio la suprema Corte aveva bocciato un altro ricorso presentato dalla Regione contro la delibera del Governo che aveva nominato il nuovo commissario. LA SENTENZA

“L’intervento nel suo complesso è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato non soltanto perché attinente all’esercizio del potere sostitutivo statale, ma soprattutto perché rientrante nella sua competenza esclusiva in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». E, nella misura in cui risponde alla funzione di orientare la spesa sanitaria verso una maggiore efficienza, l’intervento stesso rientra nell’ambito dei principi fondamentali della materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica»”. È quanto si legge nella sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato non fondato il ricorso per legittima costituzionale della Regione Calabria contro il Dl Calabria che ha previsto il super commissariamento della Regione.

Per la Consulta “le concorrenti competenze regionali (anche in materia di tutela della salute e governo del territorio), con le quali l’impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente “contratte”, in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse”.

In questo senso i giudici richiamano come “in rilievo il principio già affermato da questa Corte, per cui «quando una Regione viola gravemente e sistematicamente gli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica, come nel caso che conduce alla nomina del commissario ad acta, allora essa patisce una contrazione della propria sfera di autonomia, a favore di misure adottate per sanzionare tali inadempimenti da parte dello Stato»”.
 
“L’introduzione di una disciplina temporanea, avente come unico destinatario la Regione Calabria – chiariscono i giudici – , non costituisce, dunque, un intervento discriminatorio, ma ha la finalità di realizzare un necessario riallineamento della gestione della sanità locale rispetto agli standard finanziari e funzionali operanti per la generalità degli enti regionali”.
 
L.F.

L.F.

13 Novembre 2019

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