Eterologa. Ecco la sentenza della Consulta contro divieto di diagnosi preimpianto a coppie fertili portatrici di patologie genetiche. “Non rispetta tutela della donna”

Eterologa. Ecco la sentenza della Consulta contro divieto di diagnosi preimpianto a coppie fertili portatrici di patologie genetiche. “Non rispetta tutela della donna”

Eterologa. Ecco la sentenza della Consulta contro divieto di diagnosi preimpianto a coppie fertili portatrici di patologie genetiche. “Non rispetta tutela della donna”
Pubblicate le motivazioni della sentenza del 14 maggio con cui è stato dichiarato incostituzionale il divieto di accesso alle tecniche diPma, in particolare alla diagnosi pre-impianto, per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche, previsto dalle legge 40 del 2004. LA SENTENZA

Pubblicata sul sito della Corte Costituzionale la sentenza che ha stabilito che il divieto di accesso alle tecniche di fecondazione assistita, in particolare alla diagnosi pre-impianto, per le coppie fertili  portatrici di patologie genetiche, previsto dalle legge 40 del 2004, è incostituzionale.
 
Nel testo la Corte segnala come vi sia un “mancato rispetto del diritto alla salute della donna. Senza peraltro che il vulnus, così arrecato a tale diritto, possa trovare un positivo contrappeso, in termini di bilanciamento, in una esigenza di tutela del nascituro, il quale sarebbe comunque esposto all’aborto”
 
Per i giudici “la normativa denunciata costituisce, pertanto, il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in violazione anche del canone di razionalità dell’ordinamento – ed è lesiva del diritto alla salute della donna fertile portatrice (ella o l’altro soggetto della coppia) di grave malattia genetica ereditaria – nella parte in cui non consente, e dunque esclude, che, nel quadro di disciplina della legge in esame, possano ricorrere alla PMA le coppie affette da patologie siffatte, adeguatamente accertate, per esigenza di cautela, da apposita struttura pubblica specializzata. Ciò al fine esclusivo della previa individuazione di embrioni cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte precoce) del nascituro, alla stregua del medesimo “criterio normativo di gravità” già stabilito dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194 del 1978. 10.− Una volta accertato che, in ragione dell’assolutezza della riferita esclusione, le disposizioni in questione si pongono in contrasto con parametri costituzionali «questa Corte non può, dunque, sottrarsi al proprio potere-dovere di porvi rimedio e deve dichiararne l’illegittimità» (sentenza n. 162 del 2014)”
 
La Corte ‘invita’ poi anche ad apportare modifiche alla legge 40. “Compito del legislatore introdurre apposite disposizioni al fine della auspicabile individuazione (anche periodica, sulla base della evoluzione tecnicoscientifica) delle patologie che possano giustificare l’accesso alla PMA di coppie fertili e delle correlative procedure di accertamento (anche agli effetti della preliminare sottoposizione alla diagnosi preimpianto) e di una opportuna previsione di forme di autorizzazione e di controllo delle strutture abilitate ad effettuarle (anche valorizzando, eventualmente, le discipline già appositamente individuate dalla maggioranza degli ordinamenti giuridici europei in cui tale forma di pratica medica è ammessa). Ciò non essendo, evidentemente, in potere di questa Corte, per essere riservato alla discrezionalità delle scelte, appunto, del legislatore”.

05 Giugno 2015

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