Ass. Coscioni: “Soddisfatti per motivazioni che aprono la strada ad una maggiore tutela per coppie e nascituro”
Appena la sentenza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale le coppie fertili affette o portatrici di malattia genetica potranno accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per poter accedere a indagini cliniche diagnostiche sull’embrione.
Per accedere, un medico dovrà certificare che quella coppia è portatrice o affetta da patologia genetica: questo per esigenza di cautela “al fine esclusivo della previa individuazione di embrioni cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte precoce) del nascituro, alla stregua del medesimo “criterio normativo di gravità” già stabilito dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194 del 1978.”
In altre parole se il medico ritiene che sussista un pericolo per la salute fisico-psichica della donna a seguito di una gravidanza con un feto affetto dalla patologia genetica, allora può disporre l’indagine pre-impianto. Quindi, come si ha diritto all'aborto terapeutico oltre il 3° mese di gravidanza, dopo aver fatto l'amniocentesi, così la coppia potrà accedere alla fecondazione medicalmente assistita e fare subito la diagnosi pre-impianto e sussistendo i requisiti si può decidere di non procedere all'impianto dell'embrione.
La parole dei giudici sono chiare: “Sussiste, in primo luogo, un insuperabile aspetto di irragionevolezza dell’indiscriminato divieto […]Vale a dire che il sistema normativo, cui danno luogo le disposizioni censurate, non consente (pur essendo scientificamente possibile) di far acquisire “prima” alla donna una informazione che le permetterebbe di evitare di assumere “dopo” una decisione ben più pregiudizievole per la sua salute.”
I giudici hanno anche chiarito che è compito del legislatore introdurre apposite disposizioni al fine della auspicabile individuazione (anche periodica, sulla base della evoluzione tecnico-scientifica) delle patologie che possano giustificare l’accesso alla PMA di coppie fertili e delle correlative procedure di accertamento (anche agli effetti della preliminare sottoposizione alla diagnosi preimpianto) e di una opportuna previsione di forme di autorizzazione e di controllo delle strutture abilitate ad effettuarle (anche valorizzando, eventualmente, le discipline già appositamente individuate dalla maggioranza degli ordinamenti giuridici europei in cui tale forma di pratica medica è ammessa).
Il richiamo è in linea con la stessa legge 40 che prevede l’aggiornamento periodico almeno ogni 2 anni delle linee guida in base all’evoluzione scientifiche delle tecniche e un sistema di controllo e autorizzazione dei centri che possono eseguire tutte le tecniche di Pma per cui sono autorizzati.
La decisione inoltre apre all'evoluzione delle tecniche per una individuazione delle patologie, con un richiamo al legislatore ad aggiornare norme e indicazioni in linea con l'evoluzione della scienza.
Con tale spirito oggi dopo questa buona e giusta sentenza, chiediamo al legislatore di cancellare il prossimo divieto che presto sarà all'esame della corte Costituzionale: il divieto di utilizzo di embrioni per la ricerca scientifica
Fonte: Ufficio stampa Ass. Coscioni
05 Giugno 2015
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