L’infermiera “killer” assolta. Un verdetto “prevedibile”

L’infermiera “killer” assolta. Un verdetto “prevedibile”

L’infermiera “killer” assolta. Un verdetto “prevedibile”
Avevamo a suo tempo scritto che Daniela Poggiali era stata condannata “con un castello di indizi, alcuni precisi e concordanti, altri suggestivi, altri generici che non passeranno facilmente il vaglio dei successivi gradi di giudizio”. Non eravamo stati facili profeti bensì attenti lettori di una sentenza le cui motivazioni non erano in grado di oltrepassare il primo grado di giudizio

Daniela Poggiali, infermiera dell’ospedale Lugo di Romagna condannata  in primo grado (Corte di assise di Ravenna) all’ergastolo per “omicidio volontario pluriaggravato dall’utilizzo del mezzo venefico, dai motivi abietti, dalla premeditazione, dalla minorata difesa della vittima e dall’abuso della qualifica e dalle mansioni di infermiera” nei danni di R.C.,  paziente ricoverata presso il suo reparto è stata assolta dalla Corte di appello di Bologna.
 
Avevamo già analizzato le motivazioni della sentenza di condanna per questo gravissimo caso di “dolo professionale” consistito, secondo l’accusa, di avere provocato la morte di una paziente ricoverata “mediante la somministrazione di due fiale di cloruro di potassio, sottratte dall’armadio farmacia del reparto”. I giornali all’epoca l’avevano soprannominata, inizialmente, con il classico appellativo della medicina nazista – “infermiera killer” –  e successivamente, come “Lady potassio” facendo proprio riferimento alla sostanza che avrebbe utilizzato per causare la morte.
 
Daniela Poggiali era accusata, inizialmente, della morte di “decine di pazienti”. Il processo di primo grado l’ha però condannata per un solo omicidio compiuto, si diceva, a scopo difensivo per sottrarsi al cerchio indiziario che si stava costruendo intorno a lei.
 
Tutta la motivazione della sentenza dei giudici ravennati è stata improntata proprio agli elementi puramente indiziari: la personalità instabile dell’imputata, i suoi pessimi rapporti con gli altri colleghi, il carattere umorale, la coincidenza tra la sua presenza e la maggior percentuale di deceduti (e di furti a pazienti tanto da definirla “abitualmente dedita ai furti”) e, financo, il “chiacchiericcio” dei suoi colleghi.
 
L’accusa che però l’ha portata alla grave condanna in primo grado riguardava la morte di una paziente per motivi difensivi per allontanare da se proprio i sospetti che si stavano creando. Secondo i giudici ravennati avrebbe compiuto questo ulteriore omicidio con modalità ritardanti – per non far quindi coincidere la sua presenza in servizio con la morte della paziente – somministrando sempre il cloruro di potassio in parte direttamente in vena, in parte inserendolo nella “camera di gocciolamento” del deflussore e in parte nel flacone.
 
La sentenza di primo grado appariva più come una narrazione degli eventi che non una ricostruzione di evento delittuoso effettivamente accaduto. Significativa la parte in cui si afferma che la Poggiali aveva voluto “alzare il livello dello scontro” decidendo di compiere un “omicidio difensivo” ad incertam personam riconoscendo così l’aggravante della premeditazione.
 
Non ci sono stati testimoni, non sono state posizionate telecamere (per un vicenda durata a lungo potevano essere prevedibili), non ci sono state intercettazioni.
Avevamo a suo tempo scritto che Daniela Poggiali era stata condannata “con un castello di indizi, alcuni precisi e concordanti, altri suggestivi, altri generici che non passeranno facilmente il vaglio dei successivi gradi di giudizio”.
 
Non eravamo stati facili profeti bensì attenti lettori di una sentenza le cui motivazioni non erano in grado di oltrepassare il primo grado di giudizio.
 
Ricordiamo che, nel frattempo, è cominciato anche il processo a carico del primario della coordinatrice infermieristica per “concorso in omicidio volontario” sulla base del presupposto di conoscenza dei fatti senza essere intervenuti: “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarle” recita l’articolo 40 del codice penale. Non si ha memoria di un processo similare. Certo oggi su questa parallela vicenda processuale si allungano le ombre dell’assoluzione della Corte di appello di Bologna.
 
Torneremo sulla vicenda con le motivazioni della sentenza appena depositate.
 
Luca Benci
Giurista

Luca Benci

08 Luglio 2017

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