Le polemiche sul Direttore assitenziale. Ecco cosa prevede la Delibera dell’Emilia Romagna

Le polemiche sul Direttore assitenziale. Ecco cosa prevede la Delibera dell’Emilia Romagna

Le polemiche sul Direttore assitenziale. Ecco cosa prevede la Delibera dell’Emilia Romagna
L'istituzione della figura del Direttore assistenziale all'interno della Direzione strategica aziendale rappresenta il riconscimento del ruolo ricoperto dalla “Direzione Infermieristica e Tecnica” nella realizzazione della mission aziendale. Il Direttore assistenziale sarà nominato dal Direttore generale (attingendo a un elenco regionale di idonei) e concorrerà alla ricerca degli assetti organizzativi efficienti, anche attraverso l’individuazione di “modelli innovativi ad elevata autonomia tecnico-gestionale”. LA DELIBERA

È nata lo scorso 26 luglio, in Emilia Romagna, una nuova figura della Direzione Strategica Aziendale. Si tratta del Direttore assistenziale, chiamato a partecipare alla definizione della policy aziendale, con particolare riferimento alla valorizzazione delle professioni afferenti alla Direzione.

Per la Regione Emilia Romagna, infatti, occorre prendere atto che inquadrare la funzione di direzione del personale assistenziale e tecnico-sanitario nell’ambito dell’attività direttiva prettamente tecnica è riduttivo. Così come è riduttivo, di conseguenza, affidare alla “Direzione Infermieristica e Tecnica” (DIT) il mandato di “collaborare con i Direttori dei Dipartimenti ospedalieri e territoriali allo sviluppo di processi assistenziali coerenti con le strategie aziendali”. Questo perché la Dit “concorre più propriamente al perseguimento strategico della mission aziendale”, dirigendo e gestendo le risorse professionali di competenza “in modo funzionale agli obiettivi indicati dalla programmazione regionale ed aziendale, secondo i principi della autonomia e della integrazione multi- professionale, nonché promuovendo lo sviluppo e il mantenimento delle competenze”.

Ed è per questo che, con la Delibera 1202 del 26 luglio 2021 (che modifica dell’art. 3, comma 5, della Legge regionale 23 dicembre 2004, numero 29), la Regione ha deciso di istituire figura del Direttore assistenziale.

Si tratta, nei fatti, di una modifica all’assetto dei vertici delle aziende sanitarie. La figura del Direttore assistenziale entra a far parte, infatti, della Direzione strategica aziendale, che risulta così composta dal Direttore Generale, al vertice, poi dal Direttore amministrativo, dal Direttore sanitario, dal Direttore delle attività socio-sanitarie (quest’ultimo limitatamente alle Ausl, se previsto nell’Atto aziendale) e, dunque, da un Direttore assistenziale, anch’esso nominato fiduciariamente dal Direttore Generale, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

L’obiettivo, spiega, la Regione nella Delibera, è “consolidare un modello organizzativo” che, fra l’altro, consenta al Direttore assistenziale, tra le altre cose, di “partecipare alla definizione della policy aziendale, con particolare riferimento alla valorizzazione delle professioni afferenti alla Direzione”, di “partecipare al processo di pianificazione strategica, collaborando in stretta sinergia con il Direttore Sanitario nella ricerca degli assetti organizzativi più adeguati alla evoluzione dei bisogni della popolazione, anche attraverso l’individuazione di modelli organizzativi innovativi ad elevata autonomia tecnico-gestionale”.

Ma, assicura la Regione, l’introduzione di questa nuova figura avverrà “senza tuttavia comprimere l’autonomia organizzativa aziendale, che tramite il proprio atto aziendale potrà disciplinare la presenza sia del Direttore delle attività socio-sanitarie, sia quella (nuova) del Direttore assistenziale”.

Ecco il nuovo testo dell’art. 3, comma 5, della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (in corsivo la modifiche apportate con la delibera di luglio):
“La Regione nomina il direttore generale ed i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione, con funzioni di Presidente, ed uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria. E' assicurata allo Stato la possibilità di designare un componente all'interno del Collegio sindacale. Il Direttore Generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1 –quater e quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. L’atto aziendale di cui al comma 1 disciplina la presenza di un Direttore delle attività socio–sanitarie, limitatamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali, e di un Direttore assistenziale. In coerenza con l’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 4.8.2016, n. 171, il Direttore generale nomina il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario, il Direttore dei servizi socio-sanitari e il Direttore assistenziale attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità ed incompatibilità.”

01 Settembre 2021

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