Test rapidi e sierologici solo in farmacia e non in parafarmacia. La Corte Costituzionale: “Decisione rientra nella discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole”

Test rapidi e sierologici solo in farmacia e non in parafarmacia. La Corte Costituzionale: “Decisione rientra nella discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole”

Test rapidi e sierologici solo in farmacia e non in parafarmacia. La Corte Costituzionale: “Decisione rientra nella discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole”
È quanto ha affermato la Consulta con la sentenza n. 171, depositata oggi. La Corte ha ritenuto che, nonostante in entrambe debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie − che sono esercizi commerciali − e le farmacie − che rientrano nell’ambito del Ssn − permangono significative differenze, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche situazioni giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo. LA SENTENZA.

“La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole”.

È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 171, depositata oggi (redattore Filippo Patroni Griffi), dichiarando non fondate le questioni sollevate dal TAR Marche sull’articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

La Corte ha ritenuto che, nonostante in entrambe debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie − che sono
esercizi commerciali − e le farmacie − che rientrano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale − permangono significative differenze, che impediscono di affermare di essere davanti a identiche situazioni giuridiche, meritevoli di un medesimo trattamento normativo.

“Per fronteggiare la diffusione del Covid-19, – sottolinea una nota della Consulta – è stato necessario erogare sull’intero territorio nazionale nuovi servizi sanitari: la scelta di affidarli alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, è fondata sull’inserimento delle farmacie nell’organizzazione del SSN e quindi sulla loro abilitazione a trattare i dati sensibili raccolti e trasmetterli alle autorità sanitarie, attraverso i sistemi informativi e telematici già in uso. Tale scelta è stata reputata dalla Corte non irragionevole”. 

08 Luglio 2022

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