No vax. Sono quasi 46 mila i sanitari italiani non vaccinati. E ora scatteranno le sospensioni
Tra le Regioni con più no vax spiccano Il Friuli Venezia Giulia e Trento con l’11% di operatori non vaccinati e l’Emilia Romagna che conta 14.390 non vaccinati pari al 7.87 dei suoi operatori sanitari. L’accertamento viene comunicato dalla ASL all’interessato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali e la Fnomceo chiarisce che l’Ordine, una volta ricevuta la comunicazione della ASL, deve prendere atto della mancata vaccinazione e sospendere il professionista. LA NOTA FNOMCEO-MINISTERO.
22 GIU - Gli ultimi dati del Governo (
18 giugno) segnalano il persistere di uno zoccolo duro di operatori sanitai ancora non vaccinati: in tutto 45.753 pari al 2,36% del totale dei 1.941.805 operatori target.
Rispetto a questo dato nazionale ci sono però realtà dove la percentuale dei no vax tra le fila degli operatori della sanità supera il 10% come nel caso del Friuli Venezia Giulia (11,9% che non ha ancora ricevuto la prima dose) e della provincia di Trento (11.03%).
Preoccupante anche il caso dell’Emilia Romagna che non ha ancora vaccinato 14.390 operatori pari al 7,87% del totale della dotazione regionale del personale sanitario.
Per tutti costoro, ora si apre lo spettro della sospensione ex lege dall’attività professionale come stabilito dal decreto legge 44 del 1 aprile scorso, convertito in legge il 28 maggio.
A chiarire come procedere lo stesso Ministero della Salute in una lettera di risposta alla Fnomceo che chiedeva lumi su come applicare la legge.
Nella sua risposta il Ministero ha definitivamente chiarito la natura della sospensione dall’esercizio professionale dei professionisti che non ottemperino all’obbligo vaccinale e i conseguenti provvedimenti che gli Ordini devono adottare.
Tutto parte dall’Azienda sanitaria cui spetta l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa.
L’accertamento viene comunicato dalla ASL all’interessato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza.
Dopodiché spetta all’Ordine professionale comunicare immediatamente la sospensione all’interessato.
E la Fnomceo chiarisce che “emerge con chiarezza che una volta ricevuto l’atto di accertamento della ASL, l’Ordine e, nello specifico, la competente Commissione d’Albo deve adottare tempestivamente delibera di Commissione avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato riportando l’annotazione relativa nell’Albo”.
“Pertanto – spiega ancora la Fnomceo - l’Ordine si trova nei confronti dell’accertamento della ASL in una posizione di mero esecutore rispetto a provvedimento adottato da altro soggetto giuridico conseguentemente al quale deve necessariamente dar seguito e contemporaneamente deve dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della ASL discendono e che consistono nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.
“Nella comunicazione succitata – scrive ancora la Fnomceo - dovrà inoltre essere evidenziato che nei confronti del provvedimento di sospensione è ammesso unicamente ricorso amministrativo al TAR nei termini di 60 gg. dalla data di notifica”.
E’ chiaro che tali disposizioni riguardano tutte le professioni sanitarie e i relativi Ordini di appartenenza.
22 giugno 2021
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