Covid. Fino al 28 febbraio obbligo tampone negativo entro 48 ore da partenza per chi arriva dalla Cina

Covid. Fino al 28 febbraio obbligo tampone negativo entro 48 ore da partenza per chi arriva dalla Cina

Covid. Fino al 28 febbraio obbligo tampone negativo entro 48 ore da partenza per chi arriva dalla Cina
Il Ministro della Salute con una nuova ordinanza ha previsto l’obbligo di test negativo da presentare nelle quarantotto ore antecedenti la partenza dal territorio della Repubblica Popolare Cinese. L’Usmaf potrà valutare anche l’esecuzione di ulteriori tamponi all’arrivo sul suolo italiano. TESTO ORDINANZA

Per chi arriva in Italia dalla Cina sarà necessario presentare un tampone negativo entro 48 ore dalla partenza. È quanto prevede una nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci e che varrà fino al 28 febbraio. Rispetto alla precedente ordinanza decade l’obbligo di test all’arrivo in aeroporto.

Ecco cosa prevede l’ordinanza:

Ai fini della identificazione e del contenimento della diffusione di possibili varianti del virus Sars- Cov-2, a tutti i soggetti in ingresso dalla Repubblica Popolare Cinese si applica la seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti la partenza dal territorio della Repubblica Popolare Cinese, ad un test molecolare o ad un test antigenico effettuati per mezzo di tampone con risultato negativo;

b) è fortemente raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2 o superiore all’interno dei velivoli e delle aerostazioni, soprattutto ai soggetti vulnerabili o con sintomi respiratori.

Su decisione dell’Autorità USMAF competente, ai soggetti provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese possono essere eseguiti ulteriori tamponi a campione al momento dell’arrivo all’aeroporto nell’ottica di garantire la sorveglianza genomica per identificare precocemente eventuali varianti.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, le disposizioni di cui al comma 1 lett. a) e comma 2 del presente articolo non si applicano ai minori di sei anni, ai membri dell’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.

31 Gennaio 2023

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