Covid. Normate le zone a “colori”. Stop a spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo. Incarichi retribuiti al personale in quiescienza. Via libera dalla Camera. Il decreto ora è legge

Covid. Normate le zone a “colori”. Stop a spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo. Incarichi retribuiti al personale in quiescienza. Via libera dalla Camera. Il decreto ora è legge

Covid. Normate le zone a “colori”. Stop a spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo. Incarichi retribuiti al personale in quiescienza. Via libera dalla Camera. Il decreto ora è legge
Prorogato al 27 marzo lo spostamento tra Regioni e vietato le visite a parenti e amici nelle zone rosse. Per la prima volta in una norma nazionale sono state citate e declinate le zone a colori (bianco, giallo, arancione e rosso) che da mesi caratterizzano il livello di rischio e le relative misure di contenimento adottate nel Paese ma che fino ad ora non erano mai state nominate in quanto tali in una legge. In relazione allo stato di emergenza le aziende sanitarie e socio-sanitarie potranno conferire incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza. IL TESTO

Via libera definitivo dalla Camera al Decreto legge "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", approvato lo scorso 3 marzo dal Senato. Il provvedimento, che tra le altre cose estende al prossimo 27 marzo il blocco degli spostamenti tra Regioni, ora è legge.
 
Per la prima volta, all'articolo 1, vengono declinate in una legge le famose zone a colori che ormai da mesi caratterizzano le aree del Paese in base al rischio e alle conseguiente diverse misure di contenimento:
 
a) "Zona bianca", le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
 
b) "Zona arancione", le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in
uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
 
c) "Zona rossa", le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
 
d) "Zona gialla" le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).
 
Si prevede poi come dicevamo la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
 
Si introduce poi un elemento di novità: fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
 
Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.
 
Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.
 
Inoltre, in relazione allo stato di emergenza epidemiologica le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga alla legge 135/2012, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito.

11 Marzo 2021

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