Ddl Concorrenza. Mattarella dà il suo ok per l’invio alle Camere

Ddl Concorrenza. Mattarella dà il suo ok per l’invio alle Camere

Ddl Concorrenza. Mattarella dà il suo ok per l’invio alle Camere
Il presidente della Repubblica ha dato il nulla osta all’invio in Parlamento del ddl approvato dal Governo il 20 febbraio scorso. All’articolo 32 le norme che aboliscono il limite delle 4 farmacie per un unico titolare e il via libera alle società di capitali. IL TESTO E LA RELAZIONE.

Il Quirinale ha dato conferma che il 2 aprile scorso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato la sua autorizzazione alla presentazione alla Camere del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 febbraio.
 
Per la sanità un unico articolo, il numero 32, nel testo finale, che prevede l’abolizione del limite di 4 licenze attualmente previsto in capo ad un identico soggetto del settore delle farmacie, “in modo da consentire – si legge nella relazione – economie di scala tali da condurre all’abbassamento dei costi per il consumatore”.
 
Nello stesso articolo si prevede poi l’ingresso di soci di capitale nella titolarità dell’esercizio della farmacia detenuta da un privato. Eliminato, infine, anche l’obbligo che prevede che a dirigere la farmacia sia un farmacista socio.
 
Ecco l’articolo 32 del ddl, pronto ad essere discusso in Parlamento:
 
Art. 32
(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)
 
1. All’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.»;
 
b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
 
c) al comma 3 le parole «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni»;
 
d) il comma 4-bis è abrogato.

08 Aprile 2015

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