Decreto PA bis. Dal Senato via libera alla fiducia. Provvedimento è legge. Età utile direttori sanitari a 68 anni. Adeguamento strutture sanitarie di emergenza per il prossimo Giubileo

Decreto PA bis. Dal Senato via libera alla fiducia. Provvedimento è legge. Età utile direttori sanitari a 68 anni. Adeguamento strutture sanitarie di emergenza per il prossimo Giubileo

Decreto PA bis. Dal Senato via libera alla fiducia. Provvedimento è legge. Età utile direttori sanitari a 68 anni. Adeguamento strutture sanitarie di emergenza per il prossimo Giubileo
L'assemblea di Palazzo Madama ha oggi accordato la fiducia al governo sul testo del decreto già approvato nei giorni scorsi dalla Camera. Il provvedimento, tra le altre cose, reca una disciplina transitoria sui requisiti di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica, valevole fino al 31 dicembre 2025; l'abrogazione delle norme sulla permanenza nei ruoli della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Ssn; e alcune disposizioni in materia Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro tumori. IL TESTO

L’assemblea del Senato ha oggi accordato la fiducia al testo del decreto PA bis già approvato nei giorni scorsi dalla Camera. Il provvedimento diventa così legge.

Diverse le misure di interesse sanitario contenute nel testo: dall’innalzamento dell’età utile dei direttori sanitari di aziende ospedaliere e sanitarie locali dagli attuali 65 a 68 anni ad una disciplina transitoria sui requisiti di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica, valevole fino al 31 dicembre 2025; dall’abrogazione delle norme sulla permanenza nei ruoli della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Ssn ad una nuova disciplina per il procedimento elettorale degli organi dell’ordine degli psicologi, fino all’adeguamento strutture sanitarie di emergenza per il Giubileo 2025.

Ecco più nel dettaglio le misure di interesse sanitario.

Articolo 6-bis (Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)
L’articolo, introdotto in sede referente alla Camera, reca una disciplina transitoria sui requisiti di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica, valevole fino al 31 dicembre 2025. Modificando la legge Lorenzin si stabilisce che, fino al 31 dicembre 2025, l’aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell’ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, “è considerato” requisito d’accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Articolo 8 (Disposizioni in materia Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro tumori)
L’articolo 8, modificato in sede referente alla Camera, interviene sulla disciplina vigente in materia di riparto delle risorse già stanziate per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali: si prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto di riparto delle risorse, ammettendo al finanziamento tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria.

Articolo 8-bis, comma 1 (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)
Il comma 1 prevede che, in ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da Covid, nonché dell’esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 sia elevato a 68 anni il limite anagrafico (attualmente pari a 65 anni) per l’accesso all’elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di Asl, Ao (aziende ospedaliere) ed altri enti del Servizio sanitario nazionale. Viene poi stabilito che fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici (pari a 65 anni di età) previsti, per il direttore sanitario ed amministrativo dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Articolo 8-bis, comma 2 (Abrogazione delle norme sulla permanenza nei ruoli della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Ssn)
Il comma 2 dispone l’abrogazione del comma 687, art. 1, della L. di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) che prevede a tutt’oggi la permanenza della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Ssn nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, e pertanto senza un apposito accordo contrattuale. Ciò a causa della mancata attuazione entro i termini dei criteri di delega previsti in materia di riorganizzazione ed inquadramento della dirigenza pubblica, che stabiliva il passaggio della dirigenza professionale tecnica e amministrativa degli enti del Servizio sanitario nazionale nel ruolo unico della dirigenza regionale.

Articolo 8-ter (Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell’ordine degli psicologi)
Si prevede una nuova disciplina per il procedimento elettorale degli organi dell’ordine degli psicologi e specifiche modalità per l’integrazione degli organi disciplinari anche istruttori, mediante apposito decreto di natura regolamentare del Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi.

Articolo 43, commi 4-bis e 4-ter (Adeguamento strutture sanitarie di emergenza per il Giubileo 2025)
Si autorizza la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per il 2023, 124,6 milioni per il 2024, 26,3 milioni per il 2025 e 3,2 milioni per il 2026 – di cui si prevede specifica copertura -, con la finalità di dare immediata attivazione alla procedure di affidamento per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione, oltre che alle annesse tecnologie sanitarie, dei presidi sanitari sede di DEA (dipartimenti di emergenza e accettazione) e Pronto Soccorso che fanno parte della rete del sistema di emergenza del Servizio sanitario della regione Lazio per l’accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo 2025.

Viene infine stabilito che, per le predette finalità, entro 90 giorni a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Commissario per il Giubileo, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, propone l’aggiornamento del DPCM e dei relativi allegati adottati ai sensi dell’art. 1, comma 422, della legge di bilancio per il 2022 (L n. 234 del 2021).

G.R.

03 Agosto 2023

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