Defibrillatori automatici esterni. Una circolare del Ministero ne disciplina l’impiego per il personale non sanitario

Defibrillatori automatici esterni. Una circolare del Ministero ne disciplina l’impiego per il personale non sanitario

Defibrillatori automatici esterni. Una circolare del Ministero ne disciplina l’impiego per il personale non sanitario
Il documento fornisce indirizzi in merito ai corsi di formazione finalizzati al rilascio di un attestato di autorizzazione all’impiego  per il personale 'laico'. L'obiettivo è quello di evitare disomogeneità tra Regioni e perseguire un modello unico per la diffusione della cultura e dell’utilizzo dei DAE. LA CIRCOLARE

La circolare del Ministero della Salute del 16 maggio 2014 fornisce indirizzi in merito ai corsi di formazione finalizzati al rilascio di un attestato di autorizzazione all’impiego del DAE a personale non sanitario. Nel documento viene specificato che è compito delle Regioni provvedere a disciplinare l’erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support – Defibrillation (BLS-D) per i soccorritori non medici, la definizione dei programmi di formazione, l’aggiornamento, la verifica e le modalità di certificazione. 
In tal senso, per evitare disomogeneità tra Regioni nell'attuazione della circolare, si è deciso di perseguire un modello unico, "senza rigidità strutturali che possano comportare ostacoli al processo di diffusione della cultura e dell’utilizzo dei DAE".

Riportiamo di seguito le indicazioni, presenti nel documento, per i corsi di formazione finalizzati al rilascio di un attestato di autorizzazione all’impiego del DAE a personale non sanitario.

1. Riconoscimento e/o accreditamento dei soggetti/enti erogatori
Le Regioni possono riconoscere e/o accreditare i soggetti/enti che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti minimi:
– disponibilità di un direttore scientifico, medico, della struttura formativa, responsabile della rispondenza dei corsi ai criteri previsti;
– disponibilità di almeno cinque (5) istruttori certificati;
– disponibilità di una struttura organizzativa per le funzioni di segreteria e di registrazione dell’attività;
– disponibilità di materiale didattico (computer, videoproiettore, manichini, simulatori DAE);
– disponibilità di un manuale didattico che segua le ultime raccomandazioni International Liason Committee On Resuscitation (ILCOR).
 
2. Soggetti/enti titolati all’erogazione dei corsi
Il riconoscimento e/o accreditamento da parte di una Regione o Provincia Autonoma dà diritto al soggetto/ente di formazione ad essere inserito, su richiesta, nell’elenco degli enti riconosciuti e/o accreditati delle altre Regioni e PA, nel rispetto delle indicazioni del presente documento.
Alle Regioni è affidato il ruolo di verifica periodica del rispetto dei requisiti previsti.
Le Regioni e le Province Autonome provvedono a mantenere disponibile su una pagina web l’elenco aggiornato dei soggetti/enti riconosciuti e/o accreditati.
 
3. Adempimenti dell’organizzatore del corso
Il soggetto/ente, organizzatore del corso, deve trasmettere i dati relativi ai corsi organizzati sul territorio regionale, nonché la modalità e la tempistica di trasmissione dei dati stessi, alla struttura del sistema 118 identificata dalla Regione. Al termine del corso l’organizzatore deve trasmettere alla stessa struttura i nominativi dei partecipanti che hanno superato la prova di valutazione pratica e che risultano, pertanto, in possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’impiego del DAE.
 
4. Revoca del riconoscimento e/o accreditamento
Nel caso in cui le strutture Regionali incaricate delle visite ispettive rilevino delle difformità rispetto alle indicazioni del presente documento, assumono i conseguenti provvedimenti nei confronti del soggetto/ente interessato fino alla eventuale revoca del riconoscimento e/o accreditamento.

5. Caratteristiche del corso di formazione BLSD per non sanitari

Il programma e la durata del corso ed il rapporto istruttori/discenti devono essere in linea con gli indirizzi dell’ILCOR. Il corso deve obbligatoriamente prevedere una parte pratica con l'impiego di un manichino e di un DAE simulatore, che permettano di riprodurre tutte le manovre di Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) di base e la defibrillazione.

6. Rilascio dell’autorizzazione all’uso del DAE
L'autorizzazione all’utilizzo del DAE è nominativa e viene rilasciata dalla struttura del sistema 118 identificata dalla Regione o PA a coloro che al termine del corso di formazione hanno dimostrato di aver acquisito la competenza per l'effettuazione delle manovre di BLS-D.

7. Validità e durata dell’autorizzazione all’uso del DAE
L’autorizzazione all’utilizzo del DAE ha validità su tutto il territorio nazionale. Ferma restando l’esigenza di pianificare un retraining periodico delle manovre di RCP, l’autorizzazione all’uso del DAE rilasciata a personale non sanitario, intesa come atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n.120, ha durata illimitata.
 
8. Registrazione dei DAE e coordinamento dell’attività
I soggetti/enti formatori, durante i corsi, informano che è obbligo del soggetto detentore di un DAE comunicare alla struttura regionale individuata allo scopo nei termini e con le modalità stabilite, il possesso del dispositivo e il luogo dove esso è posizionato.
Le informazioni relative alla dislocazione dei DAE sul territorio regionale vengono messe a disposizione delle Centrali Operative 118 di riferimento ai fini della loro geolocalizzazione, sia per facilitare la tempestività di intervento sul luogo dell’evento in caso di segnalazione di utilizzo del dispositivo, sia per il monitoraggio delle attività di defibrillazione. 

08 Luglio 2014

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