Ecm. Se non si è in regola con almeno il 70% del credito formativo triennale niente assicurazione per rischio professionale. Approvato emendamento Mandelli, Fassina e Stumpo al decreto Pnrr

Ecm. Se non si è in regola con almeno il 70% del credito formativo triennale niente assicurazione per rischio professionale. Approvato emendamento Mandelli, Fassina e Stumpo al decreto Pnrr

Ecm. Se non si è in regola con almeno il 70% del credito formativo triennale niente assicurazione per rischio professionale. Approvato emendamento Mandelli, Fassina e Stumpo al decreto Pnrr
La Commissione Bilancio e Tesoro della Camera ha approvato ieri un emendamento al decreto legge per l’attuazione del Pnrr che prevede che l’efficacia delle polizze assicurative per il rischio professionale è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina. IL TESTO DELL'EMENDAMENTO.

Per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale i sanitari dovranno essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio.
 
A prevederlo è un emendamento approvato ieri dalla Commissione Bilancio e Tesoro della Camera in sede di conversione in legge del DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
 
L’emendamento, frutto di due proposte emendative unificate di Andrea Mandelli (Forza Italia), Stefano Fassina e Nicola Stumpo (Liberi e Uguali), prevede che “Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.
 
Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private in base alla legge "Gelli" sulla responsabilità professionale nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all'interno di esse in regime di libera professione.

14 Dicembre 2021

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