Equo compenso. Testo all’esame del Senato dopo via libera all’unanimità alla Camera

Equo compenso. Testo all’esame del Senato dopo via libera all’unanimità alla Camera

Equo compenso. Testo all’esame del Senato dopo via libera all’unanimità alla Camera
Sono coinvolti, nell’applicazione della norma, i Consigli e Federazioni nazionali degli Ordini o Collegi professionali, che potranno concordare modelli standard di convenzione con le imprese indicate e adottare specifiche norme deontologiche a riguardo. In pratica, si definiscono le caratteristiche che rendono equo il compenso e prevede sanzioni a carico dei professionisti che accettano un compenso sottodimensionato rispetto alle prestazioni rese. IL TESTO

La proposta di legge sull’equo compenso per i professionisti, a firma Meloni-Morrone, è stata approvata lo scorso 26 gennaio dall’Aula della Camera all’unanimità, con 253 voti. Il testo è ora passato all’esame del Senato.

La norma impone alla pubblica amministrazione (con alcune eccezioni), banche assicurazioni e imprese con più di 50 dipendenti o con un fatturato superiore a 10 milioni di euro di riconoscere un compenso che sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

Sono coinvolti, nell’applicazione della norma, i Consigli e Federazioni nazionali degli Ordini o Collegi professionali, che potranno concordare modelli standard di convenzione con le imprese indicate e adottare specifiche norme deontologiche a riguardo. In pratica, si definiscono le caratteristiche che rendono equo il compenso e prevede sanzioni a carico dei professionisti che accettano un compenso sottodimensionato rispetto alle prestazioni rese.

Il testo, composto di 13 articoli, in particolare:
– definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);

– disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);

– prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (art. 5);
– consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
– prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
– disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
– consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
– istituisce, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (art. 10);
-prevede una disposizione transitoria che esclude dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);
– abroga la disciplina vigente (art. 12);
– prevede la clausola di invarianza finanziaria (art. 13).

30 Gennaio 2023

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