Fine vita. La Consulta interviene sulla legge della Toscana e traccia i confini: sì all’organizzazione regionale, no a scorciatoie sui diritti

Fine vita. La Consulta interviene sulla legge della Toscana e traccia i confini: sì all’organizzazione regionale, no a scorciatoie sui diritti

Fine vita. La Consulta interviene sulla legge della Toscana e traccia i confini: sì all’organizzazione regionale, no a scorciatoie sui diritti

La Corte costituzionale interviene sulla legge regionale bocciandone alcune parti ma salvandone l’impianto generale. Le Regioni possono disciplinare i profili organizzativi del Servizio sanitario, ma senza incidere su diritti, livelli essenziali e competenze riservate allo Stato. LA SENTENZA

La Corte costituzionale interviene sulla legge della Regione Toscana in materia di fine vita, tracciando con chiarezza i confini entro cui le Regioni possono muoversi in un ambito delicatissimo, che intreccia diritti fondamentali, competenze statali e organizzazione del Servizio sanitario. Con la sentenza n. 204 del 2025, depositata il 29 dicembre, la Consulta ha accolto solo in parte il ricorso del Governo: alcune disposizioni della legge toscana vengono dichiarate illegittime, ma l’impianto complessivo della normativa regionale viene ritenuto compatibile con la Costituzione.

La legge impugnata, approvata dal Consiglio regionale nel marzo 2025, aveva l’obiettivo dichiarato di disciplinare le “modalità organizzative” per dare attuazione alle sentenze della stessa Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, che hanno individuato le condizioni in presenza delle quali l’aiuto al suicidio non è punibile. Il Governo aveva contestato l’intervento regionale sostenendo che la Toscana avesse invaso competenze esclusive dello Stato, sia in materia di ordinamento civile e penale, sia nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, oltre a violare i principi fondamentali sulla tutela della salute.

La Corte, però, respinge l’idea che la Regione abbia creato un “diritto al suicidio assistito” o introdotto nuovi livelli essenziali di assistenza. Secondo i giudici, la legge toscana non fa altro che muoversi all’interno di un quadro già definito dall’ordinamento, così come conformato dalle precedenti pronunce della Consulta, limitandosi a regolare profili organizzativi delle strutture sanitarie regionali. Su questo punto, le censure del Governo vengono dichiarate non fondate: alle Regioni è consentito intervenire sull’organizzazione dei servizi sanitari per rendere effettive procedure già riconosciute a livello nazionale, purché non si modifichino i presupposti sostanziali e giuridici fissati dallo Stato.

Diverso, invece, il giudizio su alcune disposizioni puntuali. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di diversi articoli della legge, tra cui quelli che attribuivano un ruolo centrale a organismi e commissioni di esclusiva derivazione regionale nel procedimento di verifica dei requisiti e nella valutazione etica dei casi. In particolare, la Consulta censura il rischio di una sovrapposizione con i comitati etici territoriali previsti dalla normativa statale e richiamati dalla sentenza n. 242 del 2019. La valutazione delle condizioni che scriminano l’aiuto al suicidio, chiarisce la Corte, non può essere rimessa a organismi “di volta in volta creati” dalle singole Regioni, con regole autonome, perché ciò comprometterebbe l’esigenza di uniformità sul territorio nazionale.

Viene inoltre dichiarata illegittima la previsione che consentiva l’attivazione del procedimento anche da parte di un “delegato” del paziente, senza una disciplina sufficientemente puntuale delle modalità e delle garanzie. In un ambito che incide su scelte personalissime, la Corte ribadisce la necessità di un rigoroso rispetto delle forme e delle tutele già previste dalla legge statale sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento.

Da un lato, la Consulta riafferma che spetta al legislatore statale intervenire in modo organico sul fine vita, come più volte auspicato nelle sue stesse pronunce. Dall’altro, riconosce che, in assenza di una legge nazionale di dettaglio, le Regioni possono e devono organizzare i propri servizi sanitari per rendere concretamente accessibili procedure già ammesse dall’ordinamento, senza creare diritti nuovi né diseguaglianze territoriali. È questo il limite invalicabile: le Regioni non possono stabilire autonomamente cosa rientri o meno nei livelli essenziali di assistenza, né incidere sull’estensione dei diritti in gioco.

La sentenza n. 204 del 2025 consegna così un messaggio duplice. Alla Toscana viene riconosciuta la legittimità di aver cercato di dare risposte organizzative a un tema lasciato irrisolto dalla politica nazionale. Al tempo stesso, la Corte richiama tutte le Regioni a muoversi con cautela, nel rispetto delle competenze statali e dell’esigenza di uniformità, ribadendo che il vuoto normativo sul fine vita non può essere colmato in modo frammentario. Il pallino, ancora una volta, torna ora nelle mani del Parlamento.

G.R.

30 Dicembre 2025

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