Legge 40. Stop della Consulta al ricorso su ricerca embrioni. “La scelta spetta al legislatore”

Legge 40. Stop della Consulta al ricorso su ricerca embrioni. “La scelta spetta al legislatore”

Legge 40. Stop della Consulta al ricorso su ricerca embrioni. “La scelta spetta al legislatore”
L'inammissibilità della questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Firenze è dovuta all'elevato grado di discrezionalità riguardante il bilanciamento operato dal legislatore tra dignità dell'embrione ed esigenze della ricerca scientifica. Bilanciamento che "impropriamente il Tribunale chiedeva alla Corte di modificare, essendo possibile una pluralità di scelte, inevitabilmente riservate al legislatore".

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Firenze sul divieto di donare alla ricerca gli embrioni previsto nella legge 40 sulla fecondazione assistita, a causa dell'elevato "grado di discrezionalità" riguardante il bilanciamento operato dal legislatore tra dignità dell'embrione ed esigenze della ricerca scientifica: bilanciamento che, "impropriamente il Tribunale chiedeva alla Corte di modificare, essendo possibile una pluralità di scelte, inevitabilmente riservate al legislatore". 
 
Infine, quanto poi all'articolo 6 sul divieto di revoca del consenso alla procreazione medicalmente assistita dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo, l'inammissibilità da parte della Corte Costituzionale è stata motivata dal "difetto di rilevanza nel giudizio di merito, nel quale risultava che la ricorrente aveva comunque, di fatto, deciso di portare a termine la procreazione medicalmente assistita".
 
Ecco il comunicato della Corte Costituzionale
“In data odierna, la Corte costituzionale – intervenendo ancora una volta sulla 'legge 40' – ha esaminato le due questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, relative, rispettivamente, al divieto (art. 13 della legge 40) di ricerca clinica e sperimentale sull'embrione non finalizzata alla tutela dello stesso; ed al divieto (art.6) di revoca del consenso alla procreazione medicalmente assistita dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo.
La prima questione è stata dichiarata inammissibile in ragione dell'elevato grado di discrezionalità, per la complessità dei profili etici e scientifici che lo connotano, del bilanciamento operato dal legislatore tra dignità dell'embrione ed esigenze della ricerca scientifica: bilanciamento che, impropriamente, il Tribunale chiedeva alla Corte di modificare, essendo possibile una pluralità di scelte, inevitabilmente riservate al legislatore. 
La seconda questione è stata dichiarata, a sua volta, inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio di merito, nel quale risultava che la ricorrente aveva comunque, di fatto, deciso di portare a termine la procreazione medicalmente assistita”. 

22 Marzo 2016

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