Osteopatia e chiropratica tra le professioni sanitarie. De Biasi presenta due emendamenti al ddl Lorenzin

Osteopatia e chiropratica tra le professioni sanitarie. De Biasi presenta due emendamenti al ddl Lorenzin

Osteopatia e chiropratica tra le professioni sanitarie. De Biasi presenta due emendamenti al ddl Lorenzin
Li ha depositati oggi la presidente della Commissione Sanità del Senato e relatrice al ddl per la riforma degli Ordini Emilia Grazia De Biasi (Pd). Richiamato un accordo Stato Regioni per stabilire i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione sanitaria e previsto un decreto del Ministero dell'Istruzione per la definizione dell’ordinamento didattico della formazione universitaria. I TESTI

La relatrice del ddl Lorenzin per la commissione Sanità del Senato, Emilia Grazia De Biasi (Pd), ha oggi depositato due emendamenti per il riconoscimento dell’osteopatia e della chiropratica quali professioni sanitarie.
 
Per quanto riguarda l’osteopatia, nel testo al comma 1 si legge che, per l’esercizio della professione sanitaria, è richiesto il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente.
 
Al comma 2 si richiama, poi, un accordo Stato Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, che stabilisca i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione sanitaria. Viene invece demandato ad un decreto del Ministro dell’Istruzione da adottarsi entro 6 mesi entro l’entrata in vigore della legge, la definizione dell’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.
 
Infine, al comma 3, viene istituito, presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l’albo per la professione sanitaria di osteopata.
 
Quanto ai chiropratici, nel testo dell’altro emendamento della relatrice, al comma 1, si richiede per l’esercizio della professione sanitaria il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente e l’iscrizione al registro istituito presso il Ministero della Salute.
 
Come per l’osteopatia, anche qui al comma 2 si richiama ad un accordo Stato Regioni, da adottarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge, che stabilisca i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione sanitaria, e poi ad un successivo decreto del Ministro dell’Istruzione da adottarsi entro 6 mesi entro l’entrata in vigore della legge, la definizione dell’ordinamento didattico della formazione universitaria in chiropratica.
 
Infine, al comma 3 viene abolito il registro dei dottori in chiropratica istituito presso il Ministero della Salute dalla legge finanziaria del 2007. 
 
Giovanni Rodriquez

G.R.

07 Aprile 2016

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