Pnrr. Via libera alle semplificazioni per cronici e malattie rare. Ricette valide un anno e 12 confezioni di farmaci. Ecco la bozza del decreto

Pnrr. Via libera alle semplificazioni per cronici e malattie rare. Ricette valide un anno e 12 confezioni di farmaci. Ecco la bozza del decreto

Pnrr. Via libera alle semplificazioni per cronici e malattie rare. Ricette valide un anno e 12 confezioni di farmaci. Ecco la bozza del decreto

Schema di decreto-legge ormai pronto per arrivo al Consiglio dei Ministri: raddoppiata la durata della prescrizione medica e il numero di pezzi erogabili. Regioni potranno acquistare farmaci salvavita "monopolio" con procedure accelerate. LA BOZZA

Un pacchetto di misure urgenti per snellire l’accesso alle cure per milioni di italiani. È quanto contenuto nell’articolo 15 dello schema di decreto-legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR”, in attesa di essere inviato al Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento, come dicevamo, all’articolo 15 si sofferma sulle “Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare”, puntando a ridurre gli adempimenti burocratici per pazienti e medici, garantendo al contempo una più sicura continuità terapeutica.

Le novità principali riguardano la prescrizione dei farmaci. Il comma 1 modifica la normativa vigente (d.l. 347/2001) introducendo tre importanti cambiamenti per i pazienti cronici. In primo luogo, il numero massimo di pezzi di farmaci prescrivibili per ricetta viene aumentato da 6 a 12. In secondo luogo, la durata della validità della prescrizione medica viene raddoppiata, passando dagli attuali 180 giorni a 360 giorni (un anno solare). Per evitare accumuli e sprechi, la norma precisa che, alla dispensazione, il farmacista consegnerà periodicamente un numero di confezioni sufficiente a coprire 90 giorni di terapia alla volta, pur sulla base della ricetta annuale.

Una seconda linea di intervento, prevista dal comma 2, riguarda l’approvvigionamento dei farmaci “monopolio”, coperti da brevetto per indicazioni d’uso esclusive – come molti farmaci per le malattie rare e i farmaci innovativi – forniti sul mercato da un unico operatore. Per garantire la continuità terapeutica, alle Regioni è data la facoltà di procedere all’acquisto di questi medicinali attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, come consentito dall’articolo 76 del Codice dei contratti pubblici. Questo strumento, da utilizzare in casi di effettiva necessità, mira a evitare ritardi o interruzioni nelle forniture di terapie spesso essenziali e non sostituibili.

Giovanni Rodriquez

16 Gennaio 2026

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