Responsabilità professionale. Via libera dalla Camera al ddl Gelli. Linee guida all’Iss, audit precluso alla magistratura e responsabilità extracontrattuale anche per i convenzionati. Ecco il testo approvato

Responsabilità professionale. Via libera dalla Camera al ddl Gelli. Linee guida all’Iss, audit precluso alla magistratura e responsabilità extracontrattuale anche per i convenzionati. Ecco il testo approvato

Responsabilità professionale. Via libera dalla Camera al ddl Gelli. Linee guida all’Iss, audit precluso alla magistratura e responsabilità extracontrattuale anche per i convenzionati. Ecco il testo approvato
E ancora, viene escluso l'intervento della Corte dei Conti nell'azione di rivalsa. Il coordinamento del risk management potrà essere svolto anche dai medici legali e da altro personale dipendente delle strutture sanitarie con adeguata formazione ed esperienza almeno triennale. Viene meno la possibilità di effettuare segnalazioni anonime al garante per il diritto alla salute. Gelli: "Grande soddisfazione per l'approvazione di un testo ulteriormente migliorato dagli emendamenti approvati". IL TESTO APPROVATO

L'Aula della Camera ha approvato nella serata del 27 gennaio, gli emendamenti e gli articoli del ddl Gelli in materia di responsabilità professionale. Questa mattina, poi, è arrivato il via libera al testo finale del provvedimento con 307 voti favorevoli e 84 contrari. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. 
 
Grande soddisfazione per l'approvazione è stata espressa dal relatore del testo per la maggioranza, e responsabile sanità del Pd, Federico Gelli: "Sono molto soddisfatto del testo approvato e del lavoro svolto dall'Aula. Con gli emendamenti approvati siamo riusciti a migliorare un testo già molto buono nel suo impianto". 
 
“Un risultato raggiunto che corona sette mesi di lavoro fondamentali per dare una risposta su un tema molto complesso – ha aggiunto Gelli – che da anni attendeva un’adeguata normativa. Il provvedimento, finalmente in linea con quanto già avviene in altri Paesi europei, ci permette di aumentare garanzie e tutele per gli operatori delle professioni sanitarie e nello stesso tempo assicurare ai pazienti la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti”.
 
“Non si tratta assolutamente di un provvedimento sbilanciato a favore dei professionisti – ha detto ancora l'esponente Dem – ma tende a ricostituire un nuovo equilibrio nel rapporto tra medico e paziente. Questa legge risponde a due problematiche come la mole del contenzioso medico legale, che ha causato un aumento sostanziale del costo delle assicurazioni per professionisti e strutture sanitarie, e il fenomeno della medicina difensiva che ha prodotto un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità pubblica”.
 
“Le linee guida – ha spiegato Gelli – saranno inserite nel sistema nazionale linee guida e pubblicate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità che ricoprirà così un ruolo centrale. Grazie a nuovi emendamenti approvati, i verbali e gli atti conseguenti l’attività di gestione del rischio clinico non potranno essere acquisiti o utilizzati nell’ambito dei procedimenti giudiziali. La responsabilità extracontrattuale ci sarà anche per i medici di famiglia e viene escluso l'intervento della Corte dei Conti nell'azione di rivalsa”.
 
“La norma infine si estende anche alla strutture socio-sanitarie. Ora il testo passerà al Senato – conclude Gelli – e siamo assolutamente ottimisti che non sarà stravolto l’impianto delle norme approvate così da poter diventare finalmente legge in tempi rapidi”.
 
Ma vediamo le principali modifiche apportate dalla Camera.
 

Linee guida. Le linee guida assumono il giusto ed equilibrato ruolo di raccomandazione per gli esercenti la professione sanitaria. Queste dovranno essere indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro della salute e iscritti in un apposito elenco. Ai fini della legge, verranno poi inserite nel sistema nazionale linee guida e pubblicate sul sito dell'Istituto superiore di sanità.
 
Azione di rivalsa. Grazie ad un emendamento del relatore Gelli, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria potrà avvenire solo per dolo e colpa grave. Viene inoltre confermato il tetto massimo di 3 annualità lorde per agevolare la stipula di assicurazioni a prezzi calmierati. Infine, viene escluso dall'iter il possibile intervento da parte della Corte dei Conti.

Audit. I verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non potranno essere acquisiti o utilizzati nell’ambito dei procedimenti giudiziali.

Risk management. Il ruolo di coordinamento del risk management potrà essere svolto anche dai medici legali e da altro personale dipendente delle strutture sanitarie con adeguata formazione ed esperienza almeno triennale.
 
Strutture sociosanitarie. L'ambito di intervento della responsabilità professionale viene estesa anche alle strutture socio sanitarie.

Garante diritto alla salute. Viene esclusa la possibilità di effettuare segnalazioni anonime al garante per il diritto alla salute. 
 
Medici medicina generale. La responsabilità di tipo extracontrattuale, con conseguente ribaltamento dell'onere della prova e prescrizione dimezzata a 5 anni, viene estesa anche ai medici di medicina generale.

Assicurazioni. Viene rimandata ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico l'individuazione dei requisiti minimi e delle caratteristiche di garanzie per le polizze assicurative delle strutture sanitarie. Tali requisiti dovranno essere individuati anche per le forme di autoassicurazione e per le altre analoghe misure di assunzione diretta del rischio. Inoltre, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa dovrà essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.
 
Giovanni Rodriquez

Giovanni Rodriquez

28 Gennaio 2016

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