Riforma PA. Emendamento sul “silenzio assenso” su autorizzazioni di interesse sanitario. Tempi allungati a 90 giorni

Riforma PA. Emendamento sul “silenzio assenso” su autorizzazioni di interesse sanitario. Tempi allungati a 90 giorni

Riforma PA. Emendamento sul “silenzio assenso” su autorizzazioni di interesse sanitario. Tempi allungati a 90 giorni
L’emendamento del relatore modifica l’articolo 3 del disegno di legge, prevedendo che il termine entro il quale le amministrazioni competenti anche in materia di tutela della salute comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di 90 giorni e non più di 60 come inizialmente previsto. Decorsi i termini l'assenso si intende acquisito. IL TESTO

Nella giornata di ieri l’Aula di Montecitorio ha approvato un emendamento del relatore (proposta emendativa 3.500) che modifica l’articolo 3 in tema di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.
Nell’articolo 3 della riforma della PA, al comma 1, si spiega che, nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine viene interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi 30 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento. Al di fuori di questi casi, non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

Il comma 2 prosegue spiegando che, “decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento”.

Queste disposizioni, si spiega nel testo, si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. E qui interviene l’emendamento del relatore approvato ieri: il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di 90 giorni – e non più di 60 come inizialmente previsto – dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. 

15 Luglio 2015

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