Riforma PA. Tutti gli emendamenti proposti dall’Anaao. Dalla lotta al precariato alla cancellazione dell’obbligo assicurativo per i dipendenti del Ssn

Riforma PA. Tutti gli emendamenti proposti dall’Anaao. Dalla lotta al precariato alla cancellazione dell’obbligo assicurativo per i dipendenti del Ssn

Riforma PA. Tutti gli emendamenti proposti dall’Anaao. Dalla lotta al precariato alla cancellazione dell’obbligo assicurativo per i dipendenti del Ssn
Il sindacato della dirigenza medica ha proposto una serie di modifiche al Dl 90/2014. Tanti i punti toccati: le aree contrattuali per la dirigenza medica, la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, borse di studio anche per veterinari e dirigenti saniatari. EMENDAMENTI AREA CONTRATTUALE , EMENDAMENTI RICAMBIO GENERAZIONALE, ASSICURAZIONI E PERMESSI SINDACALI

L’elaborazione di uno specifico contratto di lavoro per la dirigenza medica, utilizzo dei risparmi per arginare il fenomeno del precariato, inserimento della gradualità della cessazione del servizio anche nelle strutture sanitarie, equiparazione del personale universitario a fini assistenziali a quello dipendente del Ssn, abolizione del taglio dei permessi nel pubblico impiego. E poi attribuzione delle borse di studio anche ai laureati veterinari, biologi, chimici, fisici e farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione e chiarire che gli obblighi assicurativi per i professionisti della sanità non devono valere per i dipendenti del Ssn. Sono questi i principali passaggi contenuti negli emendamenti che l’Anaao Assomed ha proposto per la riforma della PA (Dl 90/2014).

Per quanto concerne le aree contrattuali, l’emendamento proposto sottolinea che “le peculiarità della dirigenza medica e sanitaria, riconosciute dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, richiedono l’elaborazione di uno specifico contratto di lavoro. Tale strumento è reso necessario anche per distinguere la dirigenza sanitaria da quella amministrativa consentendo ad entrambe l’elaborazione di contratti autonomi che tengano conto delle diverse professionalità. Inoltre occorre svincolare l’articolazione contrattuale della dirigenza da quella del comparto”.
In relazione alle strutture sanitarie si afferma che la loro funzionalità “e è altrettanto importante di quella degli uffici giudiziari trattandosi comunque di tutelare beni costituzionalmente protetti. La gradualità della cessazione dal servizio consente alle Aziende sanitarie di provvedere a tempo alle riorganizzazioni e/o alle sostituzioni”.

Altro passaggio nodale delle modifiche proposte dal sindacato della dirigenza medica indica che le Regioni utilizzino “le risorse liberate dalla applicazione del presente comma per assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso, o idonei inseriti nelle graduatorie concorsuali, in servizio da almeno 36 mesi, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato o atipici presso le pubbliche amministrazioni al momento dell’ entrata in vigore del presente decreto".

Viene poi chiesto di equiparare il personale universitario ai fini assistenziale a quello dipendente del Ssn perché “non esistono ragioni per trattamenti differenziati” e si afferma che “Il taglio dei permessi nel pubblico impiego non consente di soddisfare le previsioni minime sancite dallo statuto dei lavoratori per tutti i dipendenti pubblici e privati (almeno un ora di permesso annuo per ogni dipendente in servizio, art. 23 legge 300/70). Sarebbe stupefacente che solo nel settore pubblico non venissero osservate le regole generali sospendendo lo statuto dei lavoratori”.

L’Anaao chiede poi di “dare finalmente attuazione ad una norma rimasta inapplicata dal 2001 e che riguarda l’attribuzione delle borse di studio anche ai laureati veterinari, biologi, chimici, fisici e farmacisti iscritti alle medesime scuole di specializzazione propedeutiche all’accesso al Ssn e confermata recentemente dal Consiglio di Stato con sentenza n.6037/13 in giudicato”.

Per quanto concerne il profilo assicurativo, infine, viene sottolineato che “è opportuno chiarire e specificare, in materia di obblighi assicurativi per i professionisti, che tali obblighi non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Restano, tuttavia, fermi tutti gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti del proprio personale dipendente”.

 

17 Luglio 2014

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