Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici. Ecco il decreto che definisce i compiti

Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici. Ecco il decreto che definisce i compiti

Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici. Ecco il decreto che definisce i compiti
Pronto il provvedimento attuativo della neonata struttura che avrà il compito di introdurre nel sistema sanitario un nuovo organismo allo “scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici”. IL DECRETO

Al Ministero della Salute spetteranno compiti d’indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale mentre all’Iss spetterà il ruolo di coordinamento. In capo alle Regioni l’istituzione dei Sistemi regionali attraverso i Dipartimenti di prevenzione e l’ausilio degli Istituti Zooprofilattici sperimentali.  A definire i compiti del neonato Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) è il decreto attuativo messo a punto dal Ministero della Salute e trasmesso alle Regioni per applicare la misura contenuta nel Dl Aiuti del 27 aprile.

In particolare al SNPS sono affidate le seguenti funzioni:

a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori;

b) favorisce l’inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;
c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all’acquisizione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati;
e) assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l’implementazione della Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

31 Maggio 2022

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