Abrogazione riduzione Ires per gli enti non a scopo di lucro e Iacp. Ecco cosa prevede la manovra
In particolare, il comma 29-octiesdecies abroga l’articolo 6 del D.P.R. 601/1973 che dispone la riduzione alla metà dell’IRES (dal 24 al 12 per cento) nei confronti dei seguenti enti (comma 1 dell’articolo 6):
– enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
– istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
– enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
– istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
La riduzione compete a condizione che i predetti soggetti abbiano personalità giuridica (comma 2) e non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore.
Agli enti religiosi (articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore) iscritti nel predetto Registro, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale (elencate all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017).
Il comma 29-noviesdecies chiarisce che il calcolo dell’acconto per il 2019 sia effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall’introduzione delle nuove norme in commento.
Fonte: Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato
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27 Dicembre 2018
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