Beux (Tsrm-Pstrp): “A oggi nessuno può offrire garanzie sull’equipollenza dei pregressi diplomi di laurea”
Gentile Signora Bisceglia,
nella sua lettera ci informa che una scuola di osteopatia del Friuli Venezia Giulia ha annullato il 1° anno di corso a seguito della nota inviata dalla Federazione TSRM e PSTRP. E' necessario chiarire che la nota, indirizzata alle scuole osteopatiche, non forniva alcuna richiesta di annullamento dei corsi. Forniva, bensì, indicazioni opportune in merito alla necessità di chiarire agli studenti le incertezze attualmente in essere nell'ambito del quadro normativo delineato dalla legge 3/2018.
La legge 3, all'art. 7, ha individuato le professioni sanitarie di Osteopata e Chiropratico. A tale individuazione segue il processo di istituzione, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge 3/2018. Tale processo prevede, sostanzialmente, tre fasi:
1. definizione del profilo professionale: chi è e cosa fa l'Osteopata; 2. definizione dell'ordinamento didattico del relativo corso di laurea; insegnamenti funzionali a fargli acquisire le competenze necessarie a compiere in modo qualificato quel è previsto dal profilo professionale; 3. tra quelli pregressi, individuazione dei titoli equipollenti al diploma di laurea in osteopatia: valutazione comparativa tra gli ordinamenti didattici dei titoli pregressi e quello del corso di laurea in osteopatia.
Non avendo ancora definito il profilo professionale -i l Ministero della Salute ci lavora da un anno e dovrebbe essere prossimo alla pubblicazione del relativo decreto -, presso il MIUR non è ancora iniziato il processo formale di definizione dell'ordinamento didattico di quello che sarà il corso di laurea in osteopatia.
Pertanto, a oggi, nessuno può offrire garanzie sul punto 3, cioè sull'equipollenza dei titoli pregressi al diploma di laurea, quindi sull'iscrizione all'albo che sarà istituito in seno all'Ordine TSRM e PSTRP. Relativamente a quest'ultimo punto, senza possibilità di smentita oggi possiamo solo affermare che chi conseguirà il diploma di laurea in osteopatia potrà iscriversi al relativo albo, ma nessuna indicazione certa può essere data sui titoli che risulteranno equipollenti, i cui possessori potranno iscriversi all'albo in forza della riconosciuta equipollenza. A farlo sarà uno specifico decreto ministeriale, così come nel 2000 fu fatto per le attuali 22 professioni sanitarie.
Cordiali saluti.
Alessandro Beux
Presidente della Federazione Nazionale Ordini Tsrm e Pstrp
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04 Novembre 2019
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