Il testo della lettera
Responsabile Comunicazione nazionale Fimmg
A seguito delle molte richieste ricevute e dell’attenzione suscitata dalle dichiarazioni del Ministro Brunetta a Giacomo Milillo, rese pubbliche nella trasmissione “Porta a Porta”, della quale entrambi sono stati contemporaneamente ospiti, riepiloghiamo sinteticamente la situazione:
1. La certificazione di malattia on line non sarà possibile sino a quando le Asl non riceveranno e distribuiranno direttamente ai medici (dipendenti e convenzionati) i codici di accesso al sito per la certificazione, al momento neppure questo attivo, che potrà essere nazionale (Sac) o regionale (Sar) e finché non saranno rese fruibili anche le soluzioni alternative previste dalla normativa di riferimento.
2. L’art. 13 bis comma 5 dell’Acn vigente prevede che le Regioni mettano a disposizione dei medici, per consentir loro di assolvere le obbligazioni telematiche assunte, tra le quali non c’è il certificato di malattia, i sistemi informativi, secondo modalità e strumenti definiti a livello regionale tra le parti firmatarie. L’obbligo della certificazione di malattia per via telematica, che deriva dalla legge e non dall’Acn, per poter essere correttamente espletato, si gioverebbe di quegli stressi strumenti informativi, riconducibili sostanzialmente a una rete informatica regionale. Pensiamo che ciascuna Regione sprovvista di tale strumento coglierà l’occasione per dotarsene e metterlo a disposizione dei medici. Se questo non avverrà, dovrà essere prevista per interi territori o l’eccezione o l’utilizzo in massa dei supporti alternativi previsti dal decreto. Ci stiamo attivando per chiarire in modo inequivocabile con Sisac questi aspetti dell’applicazione dell’Acn.
3. Una volta attivato il servizio, sarà comunque possibile la certificazione cartacea per tutto il periodo di sperimentazione (fino al 4 luglio) e per quello, successivo, di collaudo (fino al 4 agosto). Alla fine di tale periodo verrà fatta congiuntamente una valutazione della situazione e verranno definite aree e situazioni di esenzione oltre che i correttivi evidenziati come necessari.
4. Il modulo di certificazione on line sarà del tutto simile a quello attuale: anagrafica e residenza non dovranno essere inserite, ma dovrebbero essere recuperate in automatico dal sistema del Ministero delle Finanze, analogamente a quanto avviene per i certificati di invalidità civile on line. Il medico però dovrebbe aggiungere l’indirizzo del paziente durante la malattia nel caso in cui questo fosse diverso da quello di residenza e se le trattative in corso non porteranno alla soluzione dell’eccezione sollevata dalle Fimmg sulla non praticabilità di detta assunzione di responsabilità da parte del medico. Non sarà obbligatorio riportare il codice ICD9 CM, ma solo la diagnosi, in un campo libero, proprio come facciamo attualmente.
5. Il problema di certificare solo quanto obiettivamente documentato e direttamente constatato è già superato dalla circolare 5/2010 del 28/04/10. Tale circolare dovrebbe essere poi ripresa da una disposizione legislativa: l’interpretazione che viene data fa riferimento all’utilizzo di dati desunti dalla visita medica secondo la buona pratica clinica, superando così il problema delle sintomatologie soggettive non verificabili.
Di seguito il testo della circolare:
“…omissis
Per quanto riguarda specificamente l’ultimo periodo del comma 3 (ipotesi sub b), la finalità della previsione, che può verificarsi anche in assenza di reato, è di evitare che siano rilasciati certificati o attestati di malattia senza aver valutato le condizioni del paziente nel corso di una visita e che siano formulate diagnosi e prognosi non coerenti con la buona pratica clinica. Quindi, l’applicazione della disposizione deve tener conto delle regole proprie della pratica medica, che consentono di formulare diagnosi e prognosi anche per presunzione sulla base di dati riscontrati o semplicemente acquisiti durante la visita. Nell’applicazione della norma, pertanto, è rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita. In sostanza, in base a questa norma, la responsabilità del medico, con l’applicabilità delle sanzioni indicate, ricorrerà quando lo stesso rilascia attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica. Per gli aspetti penali, rimane comunque ferma la disciplina generale di cui agli artt. 476 ss. del c.p. sulla falsità in atti.
omissis…”
6. Si deve quindi, unitamente agli sviluppi sopra elencati, registrare anche la disponibilità del Ministero della Funzione Pubblica Renato Brunetta ad intervenire, per via legislativa, sul tema delle sanzioni per gli inadempienti, sistema che nell’interpretazione attuale appare assolutamente sproporzionato. Questi argomenti sono stati affrontati in forma conciliativa dal Ministro di fronte al nostro segretario Giacomo Milillo a “Porta a Porta”, con l’aggiunta dell’impegno a realizzare la modifica legislativa. L’impegno con Fimmg ad intervenire tramite circolare, è stato immediatamente mantenuto come sopra ricordato.
7. È possibile seguire l’intervento del nostro segretario su internet all’indirizzo: http://www.ustream.tv/recorded/6468829 sul video “Porta a porta Inps on line”.
Se si ritorna con la mente a quanto immediatamente dichiarato da Giacomo Milillo all’inizio della vicenda, e cioè che ci saremmo mossi per riportare il tutto alla buona pratica clinica ed evitare interferenze negative su di essa e quindi sull’assistenza, occorre oggettivamente constatare che l’obiettivo non sembra lontano.
Ancora una volta la capacità di confrontarsi sui problemi, analizzandoli per risolverli, rappresenta la linea di demarcazione tra chi sente la responsabilità dell’ampio mandato fiduciario della categoria e chi persegue solo interessi di fazione.
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04 Maggio 2010
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