La precisazione di Lorenzin: “Pieno rispetto della Direttiva UE. Consulenza genetica scritta è un atto medico appropriato”
“Stiamo recependo direttive europee nelle parti che riguardano le donazioni di gameti da persone diverse dal partner, cioè normative europee relative alla fecondazione assistita di tipo eterologo. In particolare, la direttiva 2006/17 all’All.III, 3.6 indica: “Occorre effettuare lo screening genetico di geni autosomici recessivi risultati prevalenti nel contesto etnico del donatore in base a prove scientifiche internazionali, nonché una valutazione del rischio di trasmissione di patologie ereditarie che risultano presenti nella famiglia del donatore, dopo aver ottenuto l’autorizzazione. Vanno fornite informazioni complete a norma delle disposizioni in vigore negli Stati membri. Al ricevente vanno fornite e spiegate con chiarezza informazioni dettagliate sui rischi associati e sui provvedimenti presi al fine di attenuarli”.
Nel recepire questa parte della direttiva, la consulenza genetica scritta è stata indicata dal Consiglio Superiore di Sanità: una consulenza genetica, e non solamente la compilazione da parte del donatore di un questionario generale predisposto dal centro, per certificare l’appropriatezza dell’esame clinico del donatore dal punto di vista genetico, e garantire una completa valutazione del rischio genetico mediante un esame individualizzato a ciascun donatore che, ricordiamo, potrebbe diventare potenzialmente genitore biologico di dieci bambini. La consulenza genetica, in forma scritta, è quindi un atto medico appropriato che in prospettiva riduce i costi rispetto a una procedura standardizzata.
In forma scritta, perché questa è la forma di ogni atto medico, nel rispetto della trasparenza nei confronti dei pazienti, e per poter risalire ad eventuali responsabilità da parte di chi lo ha redatto.
Si tratta di disposizioni che valgono per i donatori italiani, che non impediscono importazioni di gameti da centri o biobanche di altri paesi europei – qualora avessero recepito le direttive in modo diverso dall’Italia – purché tali centri o biobanche siano autorizzate dalle rispettive autorità competenti nazionali. Le coppie riceventi, nel sottoscrivere il consenso informato al percorso di procreazione assistita di tipo eterologo, saranno informate di tutti gli esami clinici a cui è stato sottoposto il donatore dei gameti.
Si tratta di misure che vanno a garantire nel nostro paese l’accesso al percorso di procreazione assistita, anche di tipo eterologo, insieme alla massima sicurezza sanitaria di tutti i soggetti coinvolti: genitori, donatori e nati”.
19 Novembre 2015
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