Le novità per gli infermieri. Mangiacavalli (Ipasvi): “Ciò che è previsto nel decreto potrebbe bastare a chiudere le polemiche sulla crescita della nostra professione”
Ma l’Ipasvi ha fatto anche un focus sulle novità previste per gli infermieri:
Le competenze degli infermieri
Nel testo, nero su bianco sono scritte le competenze che la normativa Ue prevede per gli infermieri. In questo senso nello schema di Dlgs si legge:
Il titolo di infermiere responsabile dell' assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in università, in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:
– la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite (e già indicate nel Dlgs 206/2007, ndr), in un'ottica di miglioramento della pratica professionale;
– la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite;
– la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b);
– la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;
– la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;
– la competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;
– la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;
– la competenza di analizzare la qualità dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell'assistenza generale".
I nuovi obiettivi
Gli obiettivi complessivi del Dlgs sono illustrati nelle relazioni che accompagnano il testo, sono nel breve periodo:
– semplificazione delle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali;
– agevolazione della mobilità dei professionisti anche attraverso rilascio della tessera professionale europea;
– miglioramento della rete di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti nazionali ed europee;
– rafforzamento delle garanzie per i pazienti;
– valutazione della regolamentazione relativa a tutte le professioni regolamentate per verificarne proporzionalità e giustificabilità sulla base di un motivo imperativo di interesse pubblico.
Nel medio e lungo periodo gli obiettivi da perseguire saranno invece quelli di:
– estendere la tessera professionale anche ad altre professioni oltre le cinque previste in via di sperimentazione dalla direttiva 2013/55/UE, in linea con gli obiettivi europei;
– adottare i quadri comuni di formazione e/o le prove di formazione comuni quale ulteriore sistema di riconoscimento automatico delle professioni che corrisponderanno ai requisiti previsti dalla normativa europea;
– semplificazione dei quadri normativi relativi ad alcune professioni che possano consentire una maggiore spendibilità all'estero.
Cosa cambia per la formazione
Per quanto riguarda la professione di infermieri, gli articoli 30 e 31 della bozza di Dlgs disciplinano le novità rispetto al provvedimento del 2007.
Tra le previsioni, l'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell' assistenza generale è subordinata: “al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'università o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri".
Ordini e Collegi avranno il compito di informare le autorità competenti di provvedimenti che vietano o limitano a un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l’esercizio totale o parziale sul territorio nazionale delle attività professionali.
26 Novembre 2015
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