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Sicurezza sul lavoro. Premi per le imprese virtuose, disincentivi per chi non ha rispettato le norme. Le proposte delle Regioni

di Domenico Della Porta

Pronto il documento con le proposte degli Enti locali da portare al Tavolo sicurezza nei luoghi di lavoro istituito presso i Ministeri della Salute e del Lavoro. Tra le priorità: Garantire uniformità, omogeneità e razionalizzazione del quadro normativo, assicurare un sistema di monitoraggio, controllo e vigilanza, migliorare la qualità della formazione. IL DOCUMENTO

24 OTT - Garantire uniformità, omogeneità e razionalizzazione del quadro normativo, assicurare un sistema di monitoraggio, controllo e vigilanza, migliorare la qualità della formazione, sono i tre filoni cui ha concentrato l’attenzione la Conferenza delle Regioni, attraverso il Gruppo interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, nell’importante, significativo e condivisibile documento approvato qualche giorno fa, finalizzato nel medio termine a contrastare gli eventi infortunistici.
 
Ma non solo, tra le proposte si prevede di istituire una premialità sotto forma di incentivi, finanziamenti e defiscalizzazione alle imprese “virtuose" in materia. E al contempo si prevedono disincentivi /sanzioni a carico delle imprese “non virtuose” ossia quelle in cui si sono verificati gravi infortuni o incidenti mortali a causa del mancato rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 
Si è inteso in tal modo offrire un contributo al Tavolo sicurezza nei luoghi di lavoro istituito presso i Ministeri della Salute e del Lavoro e Politiche Sociali ove si incontrano le parti sociali nella logica di una potenziale revisione dei disposti normativi vigenti; revisione che dovrà essere improntata alla semplificazione degli oneri amministrativi a vantaggio dei contenuti oggettivi di tutela, ed all’integrazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione della salute e sicurezza del lavoratore, coerente con i nuovi scenari di rischio emergenti. Entrando nel merito, si è ritenuto di evidenziare che a garanzia della tutela del lavoratore è essenziale l'attività di controllo nelle imprese svolta dalle ASL, ovvero dal Sistema delle Regioni, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione.
 
Le ASL, controllano le imprese di ogni settore merceologico, pubblico e privato, garantendo il rispetto del relativo Livello Essenziale di Assistenza, ovvero il controllo nel 5% delle imprese attive. In concreto vigilano annualmente su circa 130.000-150.000 aziende con un totale di circa 150.000–200.000 controlli che comprendono ispezioni in loco, verifiche documentali, indagini di polizia giudiziaria ed assistenza. Diversamente, la competenza ispettiva per la materia salute e sicurezza sul lavoro affidata, da disposto normativo, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro è sostanzialmente limitata ai cantieri.
Fermo restando che la sovrapposizione tra gli interventi dell’ASL e dell’INL non costituisce criticità- giacché ove si verifica è residuale, si è ritenuto di porre in via esclusiva la vigilanza sulla applicazione normativa in capo alle ASL, dirimendo, in questo modo ogni possibile eventualità (art. 13 comma 1 Dlgs 81/08 “La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualsiasi settore produttivo o luogo di lavoro è svolta (aggiungendo in via esclusiva) dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio….”).
 
È inderogabile, ovviamente, sottolineare l’urgenza di consentire – fuori dai vincoli di bilancio – l’assunzione di personale all’interno dei Servizi ASL di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; con questo intendendo, Medici del lavoro, Chimici, Ingegneri, Tecnici della prevenzione e Assistenti sanitarie. Parimenti al di fuori dei vincoli di bilancio, è inderogabile consentire l’utilizzo dei proventi delle sanzioni irrogate alle imprese per la realizzazione di ulteriore attività di prevenzione per dare attuazione al disposto art. 13 comma 6 D.lgs. 81/08 (“L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758(N), integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL..”).  
 
“E’ un ottimo avvio quest’ultimo documento delle Regioni, ha precisato Luisa Gnecchi, responsabile nazionale del Welfare del PD, perrilanciare la prevenzione e la cultura della prevenzione su tutti i fronti, definendo con chiarezza compiti e responsabilità di tutti gli attori, istituzionali e non, e misurandone con attenzione il doveroso adempimento, per garantire interventi mirati ed efficaci. A questo punto occorre dare maggior forza nel nuovo PNP (2019 – 2022) alla prevenzione negli ambienti di lavoro, definendo le priorità di intervento nei singoli settori/comparti (non più solo edilizia e agricoltura, ma certamente anche sanità, trasporti e logistica, meccanica, …), ha aggiunto la Gnecchi, chiarendo ruoli, tempi e modi di intervento del sistema pubblico e delle figure del sistema di prevenzione aziendale su attrezzature, tecnologie, formazione, organizzazione del lavoro”. Vale la penna riportare le prime proposte emendative e non certamente esaustive della CSR al D.Lgs.81/2008:
- All’art. 13 “Vigilanza” per consentire il controllo sulle macchine agricole le cui non conformità rappresentano le cause di tanti infortuni mortali, si ritiene di legittimarne la vigilanza sulle strade da parte delle ASL. In questo modo superando la difficoltà di verificarle nei campi di coltivazione, nei capannoni agricoli ove sono ricoverate in un assetto che le vede prive degli organi lavoratori.
 
- Articolo 13 comma 1 D.lgs. 81/08 “La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualsiasi settore produttivo o luogo di lavoro è svolta in via esclusiva dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio”.
 
- Articolo 13 comma 6 D.Lgs. 81/08 (“L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758(N), integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL..”).
 
-Articolo 14 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori” – è necessario istituire un sistema informativo delle sanzioni irrogate dalle ASL e dall’INL per consentire la verifica della reiterazione delle violazioni.
 
- Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi - 1. I componenti dell’impresa familiare … devono: … aa) utilizzare opere provvisionali, apprestamenti o in genere qualsiasi oggetto necessario al lavoro secondo le indicazioni del fabbricante e nel rispetto delle norme del presente decreto; …
 
- Articolo 65 - Locali interrati o seminterrati – Si propone l’abrogazione della concessione in deroga da parte delle ASL di utilizzare come luogo di lavoro locali seminterrati.
 
- Articolo 67 – Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio – Abrogazione. L’obbligo di cui al presente articolo si ritiene assolto dall’obbligo di presentazione della SCIA. Per questo si propone la sua abrogazione.
 
- Titolo IV - Si propone l’integrazione (se non l’emanazione di una normativa nazionale dedicata) con specifico riguardo alla sicurezza dei lavori in copertura.
 
- Articolo 244 – Registrazione dei tumori - 3-bis. Allo scopo di alimentare i registri con l’emersione delle neoplasie di cui al comma 3 ed, in generale, delle malattie professionali, INPS rende disponibili alle Regioni, ovvero alle ASL ed ai COR, in cooperazione applicativa, l’estratto delle storie lavorative a garanzia dell’operatività di Occupation Cancer Monitoring (OCCAM). Attualmente INPS non fornisce le storie lavorative alle ASL se non per i singoli casi oggetto di indagine per sospetta malattia professionale. La fruibilità completa della banca dati, in cooperazione applicativa, nel rispetto della privacy, consentirebbe il funzionamento di Occupation Cancer Monitoring (OCCAM), strumento nato all’Istituto dei Tumori di Milano, in grado di rilevare nuove potenziali malattie di probabile origine professionale.
 
-La regolamentazione dei profili di RSPP/ASPP/CSE/CSP/Consulenti, deve diventare requisito essenziale all’erogazione di servizi di informazione, formazione ed addestramento in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In questa logica, si propone di integrare il DLgs 81/08 con il disposto: “E’ vietato fornire, a qualunque titolo, servizi di informazione, formazione ed addestramento in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di soggetti non previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
 
Domenico Della Porta
Docente Medicina del Lavoro Facoltà di Giurisprudenza Uninettuno - Roma

24 ottobre 2019
© Riproduzione riservata

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