Assenza per malattia. Cassazione: “La comunicazione al proprio datore di lavoro è obbligatoria”

Assenza per malattia. Cassazione: “La comunicazione al proprio datore di lavoro è obbligatoria”

Assenza per malattia. Cassazione: “La comunicazione al proprio datore di lavoro è obbligatoria”
Il lavoratore che si assenti dal lavoro per malattia ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al proprio datore di lavoro, secondo i tempi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Con l’eccezione di un giustificato e comprovato impedimento, l’inosservanza o il ritardo di tale comunicazione può comportare sanzioni comminate dal datore di lavoro, fino al licenziamento

Si è pronunciata la Corte di Cassazione (sentenza 26465/2017) ritenendo motivato il licenziamento del lavoratore del settore privato V.E. al quale era stata contestata un’assenza ingiustificata dal posto di lavoro dal 27 agosto al 9 settembre 2011. Il certificato medico attestante lo stato di malattia era pervenuto all’azienda in data 13 settembre 2011, a riscontro dell’azione disciplinare ricevuta il giorno precedente.
 
Il giudice di primo grado al quale si era rivolto V.E. aveva considerato l’assenza giustificata perché effettivamente lo stato di malattia era sussistente, come documentato sia dal certificato medico di malattia che dal verbale della visita medica di controllo domiciliare effettuata il 2 settembre. Il datore di lavoro, a parere del magistrato, avrebbe dovuto comminare al proprio dipendente una sanzione conservativa, come prevede il Contratto Collettivo di categoria all’ art. 9 lettera A, mentre motivo di licenziamento con preavviso, sempre secondo il CCL, è l’assenza ingiustificata oltre quattro giorni consecutivi (art.10 lettera F).
 
La Corte di appello di Perugia legittimava il licenziamento, ritenendo che l’assenza ingiustificata riguardasse il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del lavoratore, anche se fondata su uno stato di malattia esistente. Il successivo ricorso del lavoratore per la cassazione della sentenza veniva rigettato perché la corte territoriale aveva correttamente interpretato ed applicato la disciplina contrattuale.
 
In particolare l'art. 2 del Contratto Collettivo di riferimento contempla i seguenti obblighi: avvisare l'azienda entro il primo giorno di assenza ed inviare all'azienda il certificato medico entro il secondo giorno di assenza; nel caso di proseguimento della malattia, avvisare l'azienda entro il primo giorno successivo a quello di scadenza del primo periodo di malattia ed inviare all'azienda, entro il secondo giorno, il certificato medico attestante il protrarsi della malattia. Nel caso che sia omesso anche uno solo di tali adempimenti, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza è considerata ingiustificata. La sanzione conservativa riguarda l'ipotesi in cui l'assenza ingiustificata, nel senso sopra descritto, non travalichi il quarto giorno. È prevista una gradualità delle sanzioni conservative in ragione del protrarsi dell'inadempimento.
 
Maria Parisi
Consigliere regionale Anmefi per il Piemonte

Maria Parisi

27 Novembre 2017

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