Contratti a termine nella PA. Se la Cassazione fa “confusione” sui diritti

Contratti a termine nella PA. Se la Cassazione fa “confusione” sui diritti

Contratti a termine nella PA. Se la Cassazione fa “confusione” sui diritti
Due recentissime sentenze della Corte suprema sembrano andare in direzioni opposte rispetto alla Corte di giustizia della UE in tema di precariato. Una riconosce, anche se indirettamente, il diritto alla trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato, l’altra si limita al riconoscimento del danno in termini esclusivamente monetari

Subito dopo la sentenza della Corte di giustiziaeuropea (cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 e causa C-418/13) del 26 novembre 2014, sono state pubblicate due sentenze della Corte di Cassazione, con orientamenti opposti l’una dall’altra.
 
La Cassazione nella sentenza n° 27363 del 23 dicembre 2014, pur respingendo il ricorso in oggetto, afferma con un obiter dictum  in conformità alla giurisprudenza comunitaria che, in base all'ordinanza Papalia C-50/13 della Corte di giustizia UE, l'unica sanzione adeguata nel pubblico impiego è l'art.5, comma 4 bis, d.lgs. n.368/2001, con la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine successivi, anche non consecutivi, una volta superati i 36 mesi con lo stesso datore di lavoro.
 
Con la sentenza n° 27481 del 30 dicembre 2014 la Cassazione esclude invece la conversione del contratto a termine da determinato a indeterminato in caso di reiterazione abusiva dei contratti nella Pa, aprendo al risarcimento del danno, quantificato dalle 2,5 alle 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale e di fatto, individuando in via analogica il parametro di riferimento nell’art.8 della legge 604/1966 e introducendo il concetto di “danno comunitario”.
 
Le due sentenze “opposte” della Corte di legittimità fanno pensare alla presenza di un“conflitto” interno della Cassazione e alla difficoltà nella eliminazione di retaggi del passato non conformi ai principi e alla nuova giurisprudenza comunitaria.
 
Va detto, tuttavia, che le due sentenze, essendo state discusse rispettivamente il 25 novembre 2014 e il 15 ottobre 2014 sono antecedenti alla sentenza della Corte di giustizia UE (26 novembre 2014), ma mostrano comunque una prima apertura della Corte di Cassazione al ripristino di una tutela effettiva, proporzionata e dissuasiva atta a sanzionare e prevenire l’abuso dei contratti a termine nella Pa.
 
In particolare la sentenza 27363 è un precedente molto importante, in quanto si discute sull’abuso del contratto a termine in sanità e registra l’apertura della Corte di legittimità all’applicazione dell’'art.5, comma 4 bis, d.lgs. n.368/2001 ai precari del SSN che rappresenta una rivoluzione copernicana.
 
Finalmente viene infatti data una interpretazione meno restrittiva dell’art. 97 della Costituzione, che all’art. 97 comma 3 prevede sì l’accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso, ma “salvo i casi stabiliti dalla legge”, ed infatti è proprio il dlgs 368/2001 ad individuare i casi in cui il contratto si trasforma a tempo indeterminato (art. 5 comma 4 bis).
 
Un cambiamento di rotta rispetto al passato, in quanto al punto 118 della sentenza, la Corte di giustizia UE, dicendo a chiare lettere che uno Stato membro non può “esimersi dall’osservanza dell’obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”, smentisce la Cassazione italiana nelle sentenze 10127 e 392 del 2012 e invita il nostro paese ad adottare una misura effettiva, proporzionata e dissuasiva  per prevenire e sanzionare l’abuso dei contratti a termine.
 
In conclusione non possiamo fare altro che attendere (e non manca molto) che tutti i Tribunali italiani si adeguino alla sentenza della Corte di giustizia europea, che si ricorda essere vincolante per tutti i giudici, in attesa di un intervento deciso del Governo, volto a sanare le situazioni ad oggi pendenti.
 
Nel caso qualche giudice volesse negare una tutela effettiva ai precari, comunitariamente orientata, la via del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo e al Tribunale ordinario di Roma, per flagrante e intenzionale violazione del diritto comunitario sarebbe certamente perseguita. Ma questa è una ipotesi improbabile, è necessario solo qualche mese affinché i giudici di merito e le alte Corti metabolizzino il cambiamento culturale iniziato grazie alla Corte di giustizia UE e che ormai viaggia in modo irrefrenabile.
 
Dott. Pierpaolo Volpe
Infermiere forense
Taranto

Pierpaolo Volpe

11 Gennaio 2015

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