Coronavirus. Sottoscritto protocollo d’intesa tra Federfarma e Commissario Straordinario per rimborso e fornitura mascherine 

Coronavirus. Sottoscritto protocollo d’intesa tra Federfarma e Commissario Straordinario per rimborso e fornitura mascherine 

Coronavirus. Sottoscritto protocollo d’intesa tra Federfarma e Commissario Straordinario per rimborso e fornitura mascherine 
Sono rimborsabili le mascherine chirurgiche monouso che hanno le caratteristiche indicate dal Commissario nella propria ordinanza n. 11/2020 (quelle con Standard UNI EN 14683 del Tipo I, II e IIR e specifiche tecniche indicate nell’ordinanza stessa), e le altre mascherine monouso che abbiano analoghe capacità protettive considerate, ai fini del rimborso, “generalmente parificabili”. Escluse le mascherine chirurgiche lavabili e riutilizzabili.
 

E’ stato sottoscritto il 1° maggio 2020, il Protocollo d’intesa tra Federfarma e il Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, che disciplina sia il rimborso e la liquidazione delle mascherine chirurgiche a favore delle farmacie – a seguito dell’imposizione del prezzo imposto di vendita di 50 centesimi + Iva, sia la fornitura delle mascherine stesse da parte della Struttura del Commissario straordinario.

Quali sono quindi le mascherine chirurgiche rimborsabili? Federfarma spiega che,  in base al Protocollo d’intesa saranno rimborsabili le mascherine chirurgiche monouso che hanno le caratteristiche indicate dal Commissario nella propria ordinanza n. 11/2020 (quelle con Standard UNI EN 14683 del Tipo I, II e IIR e specifiche tecniche indicate nell’ordinanza stessa), nonché tutte le altre mascherine monouso che abbiano analoghe capacità protettive che sono state considerate, proprio ai fini del rimborso, “generalmente parificabili”.

In questo modo sono state incluse nel rimborso:
– tutte le mascherine chirurgiche che hanno il codice EN149:2001+A1:2009;
– tutte le mascherine chirurgiche che sono state vendute o ordinate dalle farmacie in deroga alla normativa vigente, purché vi sia l’autocertificazione resa dal produttore, importatore o da colui il quale le ha immesse in commercio, accompagnata dalla rispondenza dell’Istituto Superiore di Sanità (come previsto dall’articolo 15, comma 2, del decreto legge 18/2020).
 
Sono state, invece, escluse tutte le mascherine chirurgiche lavabili e riutilizzabili – in quanto non rientrano nella categoria “monouso” indicata dall’articolo 1 del Protocollo – anche in ragione del fatto che queste mascherine presentano prezzi di vendita ben superiori a quelli delle normali mascherine chirurgiche e che, quindi, possono essere vendute a prezzo libero.

Sono naturalmente esclusi i dispositivi di protezione individuale (DPI), quali le mascherine FFP2 e FFP3.  

02 Maggio 2020

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