Covid. Fvm: “Tutelare dirigenti medici, veterinari e sanitari da responsabilità gestionali”. Partita diffida ad Asl e ospedali

Covid. Fvm: “Tutelare dirigenti medici, veterinari e sanitari da responsabilità gestionali”. Partita diffida ad Asl e ospedali

Covid. Fvm: “Tutelare dirigenti medici, veterinari e sanitari da responsabilità gestionali”. Partita diffida ad Asl e ospedali
Il sindacato ha notificato oggi a tutti gli Enti e Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi Sanitari Regionali, in nome e per conto di tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari iscritti, un atto di diffida e formale costituzione in riferimento alle conseguenze e ai danni già patiti o che ancora dovessero essere subiti dai medesimi, ovvero anche dai familiari, a causa di responsabilità gestionali, rivelatesi anche assai gravi, nel periodo di “emergenza Covid-1

La  Federazione Veterinari e Medici comunica in una nota di aver “notificato oggi a tutti gli Enti e Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi Sanitari Regionali, in nome e per conto di tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari iscritti, un atto di diffida e formale costituzione in riferimento alle conseguenze e ai danni già patiti o che ancora dovessero essere subiti dai medesimi, ovvero anche dai familiari, a causa di responsabilità gestionali, rivelatesi anche assai gravi, nel periodo di “emergenza Covid-19”; le quali, seppure abbiano paternità politico-gestionali multiple tra i decisori e gestori centrali e periferici della sanità pubblica, non possono in alcuna maniera determinare la sottrazione delle Amministrazioni datrici da tali responsabilità, in termini di risarcimento che risultasse dovuto a ciascun sanitario”.
 
Ma non solo, FVM ha voluto anche “significare con forza ai datori di lavoro come, pure in attuazione del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nelle Aziende ed Enti in questione avrebbero dovuto (Sic!), e comunque devono e dovranno, risultare sempre adottate le misure generali di tutela della salute dei lavoratori, in particolare mediante la definizione dei metodi di lavoro e la valutazione di tutti i rischi per la salute, così che ne sia perseguita l’eliminazione o, comunque, almeno la riduzione al minimo, innanzitutto: disponendo gli approvvigionamenti e la disponibilità di tutti i DPI necessari; aggiornando tempestivamente le misure di prevenzione in relazione ad ogni mutamento organizzativo determinato dall’emergenza”.
 
“Molte gravi carenze sul punto- rileva Fvm – hanno invece frustrato la volontà e l’abnegazione dei sanitari, con evidenti ripercussioni sullo stato generale di salute e benessere dei medesimi, e nondimeno dei familiari con cui hanno dovuto convivere; in molti casi vedendo perfino ed al contrario impedita ogni relazione a causa del rischio biologico inadeguatamente contrastato dalle aziende sanitarie, come provato dalla diffusione della malattia nei sanitari e dall’incredibile numero di decessi. E soltanto grazie a detta abnegazione molti sanitari hanno prestato la loro opera, comunque al meglio, in ogni situazione e perfino in ambiti non propri della loro specializzazione. Tuttavia, paradossalmente, rischiano ora di vedersi pure chiedere conto di eventuali eventi avversi; nel qual caso i danni eventualmente patiti da pazienti e/o utenti devono essere certamente risarciti, ma non e mai dal sanitario, bensì dal “gestore”, per tutte le citate ragioni”.
 
“Proprio a tutela delle posizioni dei sanitari – prosegue la nota – che si scoprissero ingiustamente danneggiati o perfino, e più ingiustamente, anche perseguiti, FVM ha quindi formalizzato il suddetto atto costitutivo, con riserva di notiziare, in estrema ratio, anche la competente autorità giudiziaria, garantendo ogni tutela a tutti i dirigenti iscritti, rispetto ad ogni conseguenza di cattiva gestione, “patita o patenda” dai medesimi o dai familiari, anche ove riscontrata a distanza di tempo, ovvero qualora, in caso di eventi avversi realizzatisi nelle succitate condizioni, fossero inopinatamente loro imputate responsabilità per colpa, ritenute invece da ascriversi agli Enti e alle Aziende destinatarie della diffida”.

08 Giugno 2020

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