Deroga al vincolo di esclusività e problematiche assicurative

Deroga al vincolo di esclusività e problematiche assicurative

Deroga al vincolo di esclusività e problematiche assicurative
Nel marzo del 2023 è stata procrastinata la deroga al vincolo di esclusività, per i professionisti della salute, sino a fine 2025. Facciamo il punto sulle problematiche assicurative ad essa collegate.

L’Art.13 del Decreto-Legge 34/2023 ha prorogato, sino a tutto il 2025, la possibilità di intraprendere, al di fuori dell’orario di servizio, altri rapporti professionali da parte degli operatori sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta, nei fatti, di una vera e propria deroga al vincolo di esclusività, che sono generalmente tenuti a rispettare i dipendenti pubblici in ambito sanitario, come ci ricordano il comma 7 dell’Art.4 della Legge 412/91 e l’Art.53 del Decreto Legislativo 165/2001.
Come è noto, ai medici dipendenti in rapporto esclusivo con il Servizio Sanitario Nazionale è concessa da tempo la possibilità di esercitare la libera professione al di fuori del loro ordinario orario di lavoro, ma solo intra moenia, ossia utilizzando le stesse strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale ove operano come dipendenti. Solo ai medici senza rapporto di esclusività con il SSN è concesso di esercitare anche extra moenia, ossia in strutture private al di fuori degli ospedali pubblici.

La libera professione per i tutti i dipendenti del SSN

La novità della deroga al vincolo di esclusività anche per le altre professioni sanitarie, come ad esempio quelle degli infermieri e dei fisioterapisti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, nasce a seguito dell’emergenza Covid, quando per la prima volta si è consentito a costoro di poter esercitare la libera professione al di fuori del proprio orario di lavoro. Il Decreto-Legge 34/2023 allunga il periodo in cui tale deroga vige, sino al prossimo 31 dicembre 2025.
Il motivo di questa scelta è connesso alla necessità di equiparare i diritti tra le varie professioni sanitarie, risolvendo innanzitutto lo squilibrio evidente che c’è tra i medici e gli altri professionisti, anche semplicemente in termini remunerativi.
Non tutti i professionisti non medici hanno però vissuto con particolare interesse la deroga al vincolo di esclusività, tanto da essere in molti a desistere, nei fatti, dall’intraprendere una qualche attività libero-professionale. Il sapere infatti che l’esercizio della propria libera professione potrebbe terminare, salvo deroghe ulteriori, tra poco più di un anno, non ha particolarmente stimolato la massa degli operatori sanitari a investire tempo e risorse in un progetto a scadenza.

Gli obblighi assicurativi per i libero-professionisti

L’infermiere o il fisioterapista che decide di optare per una attività parallela di tipo autonomo ha infatti da accollarsi una serie di oneri che, da dipendente, non vi sono. A prescindere dagli adempimenti aggiuntivi di tipo tributario, fiscale e previdenziale che una partita IVA implica, va presa particolarmente in considerazione la questione assicurativa, poiché la propria responsabilità professionale, a seguito di una tale decisione, risulta essere molto più estesa di prima.
Ricordiamo infatti che per i professionisti della salute che risultano lavorare come subordinati presso una qualsiasi struttura sanitaria, a coprire per loro i rischi di responsabilità civile professionale è quest’ultima. La struttura sanitaria tiene cioè indenne l’infermiere o il fisioterapista per tutti i casi di colpa lieve. Essa può però rivalersi su di essi nei casi in cui il danno cagionato a terzi sia da questi causato per colpa grave.
L’infermiere o il fisioterapista che svolge attività libero-professionale non può ovviamente avvalersi di alcuna struttura sanitaria che faccia a lui da scudo per la colpa lieve. Egli è necessariamente obbligato ad ampliare la propria copertura assicurativa, estendendola dalla sola colpa grave ad una tutela di responsabilità civile professionale tout court.

Al fine di capire bene come strutturare una tale estensione di garanzia, risulta opportuno consigliarsi con figure professionali altamente qualificate del mondo assicurativo, quali sono i consulenti di SanitAssicura.

25 Novembre 2024

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