Farmacie. Avvocato generale UE: “Legittime restrizioni vendita farmaci di fascia C”

Farmacie. Avvocato generale UE: “Legittime restrizioni vendita farmaci di fascia C”

Farmacie. Avvocato generale UE: “Legittime restrizioni vendita farmaci di fascia C”
Ne danno notizia la Fofi e Federfarma. La tesi è contenuta nelle conclusioni dell’avvocato generale della Corte di Giustizia Europa Nils Wahl sulla compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana che riserva alle farmacie la vendita dei medicinali con obbligo di ricetta medica.

Sono state depositate le conclusioni dell’Avvocato Generale Nils Wahl nel procedimento di rinvio pregiudiziale, proposto dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, in data 2 aprile 2012 (cause riunite C-159/12, C-160/12 e C-161/12), con cui è stato richiesto ai Giudici Europei di verificare se la normativa nazionale che preclude al professionista farmacista di dispensare medicinali di fascia C soggetti a prescrizione medica nelle parafarmacie osti con il principio di libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del TFUE. Ne dà notizia una nota della Fofi.
In particolare, l’Avvocato Walh ha concluso affermando che “l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che riserva alle farmacie la vendita di medicinali soggetti a prescrizione medica, ma posti a carico dell’acquirente.”
 
Nelle conclusioni, è precisato che la normativa controversa, pur costituendo una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 49 del TFUE, è proporzionale e giustificata da motivi imperativi di interesse generale.
La finalità della disciplina italiana, difatti, “è quella di tutelare la salute assicurando la distribuzione dei medicinali su tutto il territorio nazionale ed evitando che le farmacie si concentrino unicamente nelle zone considerate più attraenti dal punto di vista commerciale.” Come più volte ribadito dalla Corte di Giustizia Europea, “la tutela della sanità pubblica figura tra le ragioni imperative di interesse generale che possono giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento. Più precisamente, restrizioni alla libertà di stabilimento possono essere giustificate dallo scopo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità.

La restrizione apportata dalla normativa controversa risulta, altresì, conforme al principio di proporzionalità.
Il sistema italiano affida alle farmacie la prestazione di un servizio pubblico e, a tal fine, le sottopone ad una serie di obblighi specifici nonché al rispetto di determinati limiti riguardo alle modalità di gestione delle loro attività, che non gravano sulle parafarmacie.
 
Tali obblighi e limiti implicano costi supplementari importanti per le farmacie. Non si può escludere che una riduzione sostanziale del monopolio sulla vendita di determinati medicinali esporrebbe alcune farmacie al rischio di perdere la propria redditività, poiché le priverebbe di introiti adeguati. Come accadeva nella causa Blanco Pérez con l’apertura di nuove farmacie, l’estensione della gamma di medicinali offerti dalle parafarmacie potrebbe sottrarre alle prime un quantitativo considerevole di risorse.” 
E’ stato, infine, nuovamente ribadito il principio secondo cui “la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato CE e che spetta agli Stati membri stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui tale livello deve essere raggiunto. Poiché tale livello può variare da uno Stato membro all’altro, si deve riconoscere agli Stati membri un margine di discrezionalità.” 
Con riferimento al prosieguo dell’iter del giudizio, la Fofi informa che la sentenza definitiva è attesa per la fine dell’anno in corso. 
 
“Le conclusioni dell’Avvocatura Generale della Corte di Giustizia Europea, che naturalmente non sono la sentenza, vanno però considerate come il segno che ormai si è creata una giurisprudenza che considera la regolazione della dispensazione del farmaco come uno degli strumenti con i quali gli Stati nazionali organizzano la tutela della salute della popolazione” dice il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani Andrea Mandelli. “Difatti è significativo che l’Avvocato Wahl abbia richiamato questi principi anche se non erano presenti, questa volta, nelle osservazioni scritte presentate dal Governo italiano. Per la Federazione, che è un organo ausiliario dello Stato a tutela del cittadino, questo è un aspetto fondamentale, che rende evidente come la linea seguita fin qui nella sua azione sia ispirata innanzitutto al bene della collettività”.
 
Federfarma ha espresso apprezzamento  per le conclusioni dell’avvocato generale della Corte di Giustizia Europa che – scrive in una nota l'Associazione dei titolari di farmacia – ha ribadito il pieno diritto di uno Stato membro dell’Unione Europea di adottare regole restrittive che, a tutela della salute pubblica, garantiscano la presenza di una rete di farmacie capillare ed equilibrata, assicurandone la diffusione anche nelle zone economicamente meno vantaggiose.

Le farmacie italiane prosegue la nota di Federfarma – in quanto presidi del SSN, sono sottoposte a una serie di obblighi e vincoli a tutela della salute pubblica, che comportano costi aggiuntivi rilevanti a carico delle farmacie stesse e che, ovviamente, non riguardano gli esercizi commerciali. Estendere anche a questi ultimi esercizi – prosegue Federfarma – la vendita di medicinali oggi affidati alle farmacie, significherebbe ridurre ulteriormente le risorse disponibili, con il rischio di compromettere l’efficienza e la capillarità del servizio farmaceutico, a danno dei cittadini.

05 Settembre 2013

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