Farmacie. Per il Consiglio di Stato gestione provvisoria non rappresenta titolo valido per evitare inserimento di una sede nell’elenco di quelle disponibili 

Farmacie. Per il Consiglio di Stato gestione provvisoria non rappresenta titolo valido per evitare inserimento di una sede nell’elenco di quelle disponibili 

Farmacie. Per il Consiglio di Stato gestione provvisoria non rappresenta titolo valido per evitare inserimento di una sede nell’elenco di quelle disponibili 
I Giudici hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 11 della L. 27/2012, devono essere inserite nel concorso non solo le “sedi disponibili”, individuate a seguito dell’applicazione del neointrodotto parametro demografico di 3.300 abitanti, ma anche quelle che, comunque, sono “vacanti”. Nel caso di specie, la sede farmaceutica oggetto del ricorso, all’epoca del concorso straordinario del 2012, era stata affidata soltanto in gestione provvisoria. LA SENTENZA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1061/2019, ha riformato la pronuncia del Tar Lazio n. 7530/2014 ed ha affermato che la gestione provvisoria non rappresenta un titolo valido per evitare l’inserimento di una sede nell’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili e vacanti da assegnare con il concorso straordinario.

In particolare, i Giudici hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 11 della L. 27/2012, devono essere inserite nel concorso non solo le “sedi disponibili”, individuate a seguito dell’applicazione del neointrodotto parametro demografico di 3.300 abitanti, ma anche quelle che, comunque, sono “vacanti”.
Nel caso di specie, la sede farmaceutica oggetto del ricorso, all’epoca del concorso straordinario del 2012, era stata affidata soltanto in gestione provvisoria, per consentire, almeno in via di fatto, il perseguimento dell’interesse generale degli abitanti ad una migliore accessibilità al servizio sul territorio.

Ad avviso del Collegio, pertanto, l’affidamento in gestione provvisoria non è assimilabile né ad una procedura concorsuale compiuta né ad una definitiva assegnazione della sede a seguito dell’istituzione della stessa con il criterio topografico.

Inoltre, una conferma che la Regione Lazio fosse costretta a mettere a concorso anche la sede affidata in gestione provvisoria alla farmacista appellata emerge dall’art. 17 della L. 475/1968, che dispone che al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria, fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'art. 110 del R.D. 1265/1934.

27 Febbraio 2019

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