La distribuzione farmaci tramite totem digitale “non è conforme alla legge”. I chiarimenti del Ministero della Salute

La distribuzione farmaci tramite totem digitale “non è conforme alla legge”. I chiarimenti del Ministero della Salute

La distribuzione farmaci tramite totem digitale “non è conforme alla legge”. I chiarimenti del Ministero della Salute

La vendita di medicinali tramite "totem" touchscreen nelle parafarmacie non è conforme alla legge, poiché svuota il ruolo del punto vendita fisico e bypassa l'assistenza obbligatoria del farmacista in tutte le fasi della dispensazione.

Il Ministero della salute, con nota del 16 gennaio 2026, si è pronunciato nuovamente su un’analoga questione attinente alla vendita al pubblico dei medicinali, attraverso un “totem” dotato di touchscreen digitale, presso le parafarmacie.


Il Dicastero ritiene che la vendita al pubblico dei medicinali, attraverso un “totem” dotato di touchscreen con il quale il cittadino sceglie e richiede il medicinale che viene, poi, consegnato allo stesso da un commesso non farmacista all’interno di un esercizio commerciale o spedito al domicilio, non sia coerente con la normativa della vendita a pubblico di medicinali per uso umano.


Come sottolineato nella nota, infatti, “detta modalità…non può essere considerata equivalente né alla vendita nei punti fisici, né alla vendita on line, a nulla rilevando che l’ordine del prodotto verrebbe effettuato sul sito web della parafarmacia autorizzata anche alla fornitura a distanza”, aggiungendo altresì che “La modalità ibrida quale quella in esame, privando di fatto il punto fisico dei propri elementi caratterizzanti e svuotandolo in tal modo della propria principale funzione così da relegarlo ad un mero ‘dispenser’ di medicinali acquistati on line, non solo viola le disposizioni che disciplinano la dispensazione al pubblico dei medicinali nelle farmacie e parafarmacie, ma è altresì incompatibile con le disposizioni che impongono uno stretto legame tra punto fisico di vendita e sito web autorizzato e che richiedono che quest’ultimo sia sempre associato ad una farmacia o parafarmacia del territorio attiva”.


Conformandosi pienamente all’orientamento già espresso più volte in passato, il Ministero della salute ribadisce che la vendita nelle farmacie e nelle parafarmacie deve avvenire, come espressamente disposto dal legislatore all’articolo 122 del Regio Decreto n. 1265/1934 e all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in presenza e con l’assistenza personale e diretta del farmacista in tutte le fasi della dispensazione, che vanno dall’individuazione del medicinale alla consegna dello stesso all’acquirente: “in forza di tali disposizioni, pertanto, nel nostro ordinamento la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista e non è consentito in farmacia o parafarmacia l’accesso diretto ai medicinali da parte dell’acquirente, fatta salva l’eccezione espressamente prevista dal legislatore all’art. 96, comma 3, del d.lgs. 219/2006 relativa ai medicinali c.d. di automedicazione, ferma restando anche in tale caso la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l’intera operazione”.

26 Gennaio 2026

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