Medici stranieri. Anelli (Fnomceo): “Da Tar Lombardia ‘sentenza pilota’, verifica dei titoli sia sostanziale anche da parte delle Regioni”

Medici stranieri. Anelli (Fnomceo): “Da Tar Lombardia ‘sentenza pilota’, verifica dei titoli sia sostanziale anche da parte delle Regioni”

Medici stranieri. Anelli (Fnomceo): “Da Tar Lombardia ‘sentenza pilota’, verifica dei titoli sia sostanziale anche da parte delle Regioni”

Decorsi i termini per l’appello da parte della Regione contro la sentenza del Tar Lombardia che ha bocciato la delibera della Regione sulla procedura semplificata per il reclutamento di medici e specialisti stranieri. Anelli: “Sia punto di partenza per una riflessione da parte del legislatore a tutela di cittadini e medici”.

È passata in giudicato la sentenza 2941/2025 del Tar Lombardia, che, in risposta a un ricorso della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, bocciava la procedura semplificata prevista dalla Regione per il reclutamento di medici e specialisti. A comunicarlo a tutti i presidenti degli Ordini territoriali il Presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, che evidenzia come siano decorsi i termini per l’appello da parte della Regione.

“Diventa finalmente incontestabile e inconfutabile – scrive Anelli – la circostanza secondo cui la delibera regionale, oggetto di ricorso, ha ecceduto i limiti della deroga prevista dall’art. 15 del D.L. n. 34/2023, introducendo una disciplina alternativa a quella nazionale che prescinde dalle verifiche attitudinali, di competenza, di capacità sostanziali e dall’iscrizione in un Albo professionale da parte dei professionisti con qualifiche conseguite all’estero, a discapito dell’irrinunciabile tutela del valore fondamentale della salute di cui all’art. 32 della Costituzione”.

La sentenza annullava la delibera con cui la Regione Lombardia aveva introdotto una procedura molto semplificata per l’autorizzazione all’esercizio temporaneo in Italia, con titoli conseguiti all’estero, di una lista di specializzazioni mediche, poi ampliata con un successivo decreto dirigenziale. E ciò per tutelare l’interesse della collettività a non essere esposta all’esercizio dell’arte medica da parte di soggetti “potenzialmente non qualificati”. Secondo i giudici amministrativi la Regione aveva infatti ecceduto i limiti della deroga prevista dalla normativa, introducendo in sostanza “una disciplina alternativa a quella dettata dal legislatore nazionale, che oblitera in concreto la verifica sostanziale delle competenze dei professionisti con qualifiche conseguite all’estero”.

Nei fatti, secondo la deliberazione impugnata, la procedura di riconoscimento sarebbe potuta avvenire, per alcune specializzazioni, in base a un criterio meramente numerico, e si sarebbe fondata su una verifica esclusivamente teorica, che sarebbe andata a buon fine anche in caso di mancata correlazione tra la specializzazione estera e quella italiana, compensando gli anni di specializzazione mancanti con generici anni di anzianità di servizio in ospedale, riconosciuti dal Paese di origine. Si sarebbe tenuto solo conto, in altre parole, della conformità della domanda rispetto allo schema generato dalla piattaforma informatica della Regione, mancando alcuna previsione che consentisse una verifica sostanziale sulla capacità tecnica dei professionisti.

“Le Regioni – spiega ancora Anelli – sono tenute alla verifica del percorso formativo dei medici esteri in maniera derogatoria rispetto alle procedure ministeriali, ma non possono fare a meno di verificare la competenza dei medici da reclutare, in aderenza a quanto previsto a livello europeo dalla direttiva sulle qualifiche professionali. L’art. 15 del D.L. n. 34/2023 è esplicito nel definire la procedura derogatoria come preordinata ad un riconoscimento del titolo estero, ed anche la recente proroga al 31/12/29 della disciplina temporanea definisce espressamente l’esito della procedura come un ‘riconoscimento regionale’. Non vi sono, infatti, elementi per ritenere che l’art. 15 consenta il riconoscimento di qualifiche sanitarie conseguite all’estero senza il rispetto delle garanzie sostanziali di adeguata competenza tecnica, già disciplinate a livello nazionale proprio dal D.Lgs. n. 206/2007. Ne deriva che il riconoscimento della qualifica non è l’effetto diretto di una norma di rango legislativo, ma è subordinato allo svolgimento di una procedura amministrativa, che presuppone l’adozione di una disciplina ad hoc, comprensiva di provvedimenti attuativi delle Regioni, investite di potere amministrativo nella materia”.

“Questa Federazione – conclude Anelli nella Comunicazione agli Ordini – quale ente sussidiario dello Stato, auspica che la suddetta pronuncia possa essere il punto di partenza per una riflessione da parte del legislatore circa la revisione del vigente quadro normativo, per garantire la tutela della salute, la sicurezza delle cure oltre che il corretto e qualificato esercizio della professione medica”.

“I medici che vengono dall’estero – precisa il presidente Fnomceo – potranno esercitare in Italia la professione di medico soltanto se avranno un riconoscimento o da parte del Ministero o, in deroga, da parte delle Regioni. Lo afferma una sentenza del TAR Lombardia che in questi giorni è passata in giudicato e quindi diventa definitiva, raccogliendo quelle indicazioni e quelle istanze che avevamo proposto nel ricorso contro la Regione. La possibilità, quindi, oggi, per i medici stranieri, è quella di chiedere, in deroga rispetto al riconoscimento nazionale, la valutazione del percorso di studi fatto all’estero e sulla base delle indicazioni che le Regioni daranno potranno finalmente ottenere un riconoscimento che sarà valido fino al 2029”.

26 Marzo 2026

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