Riconoscimento semplificato delle specializzazioni per i medici stranieri. Il Tar boccia la delibera della Lombardia

Riconoscimento semplificato delle specializzazioni per i medici stranieri. Il Tar boccia la delibera della Lombardia

Riconoscimento semplificato delle specializzazioni per i medici stranieri. Il Tar boccia la delibera della Lombardia
Accolti i ricorsi dell’Omceo di Miano e della Fnomceo contro la procedura semplificata della Regione per far fronte alla carenza di medici in diverse specialità. Per i giudici non si tratta di questione di legittimità, ma del fatto che la Regione ha ecceduto nel permettere l’esercizio della professione a prescindere dalle verifiche attitudinali, di competenza e di capacità sostanziali prescritte dal legislatore nazionale e irrinunciabili per la tutela della salute. LE SENTENZE

Giornata di festa all’Omceo di Milano per le sentenze con cui il Tar di Milano ha accolto (in buona parte) i due ricorsi, simili, presentati dall’Ordine dei medici milanese e dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) contro la Deliberazione della Lombardia n. XII/3392 dell’11 novembre 2024 che aveva introdotto un riconoscimento semplificato delle specializzazioni mediche conseguite all’estero.

Per i giudici, infatti, non c’è un problema di legittimità costituzionale né di estensione della disciplina derogatoria nazionale alle qualifiche mediche specialistiche. Tuttavia, spiega Tar nella sentenza sul ricorso presentato dall’Omceo di Milano, la Regione Lombardia non si è limitata a derogare ai profili procedurali, in modo da ottenere un più veloce inserimento dei professionisti sanitari stranieri nel sistema nazionale, ma, in violazione dell’art. 15 del d.l. 34/2023, ha introdotto “una disciplina alternativa a quella dettata dal legislatore nazionale, che oblitera in concreto la verifica sostanziale delle competenze dei professionisti muniti di qualifiche conseguite all’estero”, così “permettendo l’esercizio della professione a prescindere dalle verifiche attitudinali, di competenza e di capacità sostanziali prescritte dal legislatore nazionale e che risultano irrinunciabili in vista della tutela del valore fondamentale della salute di cui all’art. 32 Cost”.

Infatti, ricordano i giudici amministrativi, per la deliberazione impugnata la procedura di riconoscimento:
– può avvenire per alcune specializzazioni, sulla base di una circostanza che è meramente “numerica” e legata all’asserita “crisi delle specializzazioni mediche che nel 2024 ha registrato un elevato tasso di posti messi a bando non coperti”;
– può prescindere dall’iscrizione in un albo professionale, che si ritiene possa essere sostituita da una dichiarazione di valore vidimata dall’Autorità diplomatica o consolare italiana;
– può essere fondata su una verifica meramente cartolare e teorica, basata sul confronto tra piani didattici;
– può essere comunque svolta in caso di mancata correlazione tra specializzazione estera e quella italiana, compensando gli eventuali anni di tirocinio specializzante previsti dalla normativa italiana con generici anni di anzianità di servizio in ospedale, riconosciuti dal paese di provenienza;
– è completata sulla base della conformità della domanda presentata con lo schema generato sulla piattaforma informatica “Bandi e servizi” di Regione Lombardia.

“La sentenza – osserva in una nota l’Omceo di Milano – chiarisce che l’ingresso nel sistema sanitario di medici formati all’estero deve comunque passare per controlli rigorosi e comparabili a quelli richiesti ai medici italiani. Le scorciatoie introdotte dalla Regione – basate su verifiche meramente documentali e sulla possibilità di sostituire percorsi formativi con anni generici di esperienza – non sono dunque compatibili con il principio costituzionale della tutela della salute (art. 32). Il TAR ribadisce inoltre che nessuna Regione può costruire in autonomia un sistema alternativo di riconoscimento dei titoli senza un accordo con lo Stato centrale, come invece previsto dall’art. 15 del decreto legge 34/2023”.

La sentenza dello stesso TAR, relativa al ricorso promosso dalla Federazione nazionale (FNOMCeO), è perfettamente sovrapponibile nei contenuti e nelle conclusioni.

“Queste due sentenze, molto simili nelle conclusioni, riguardano la delibera lombarda sui medici con titolo di studio estero non riconosciuto – commenta il presidente dell’Ordine dei Medici di Milano, Roberto Carlo Rossi –. Esiste una norma nazionale che proroga questa possibilità fino al 31 dicembre 2027, ma la Regione Lombardia ha anticipato i tempi, bruciando il confronto in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ha emanato una DGR che semplifica eccessivamente le procedure, affidando ad AREU (l’Agenzia per l’Emergenza Urgenza) una valutazione sommaria dei titoli esteri, con la possibilità di assegnare poi questi professionisti alle strutture lombarde”.

“Abbiamo presentato ricorso insieme alla Federazione nazionale, e oggi il TAR ci ha dato pienamente ragione. È una bellissima vittoria – prosegue Rossi – , perché parliamo di una materia complessa, delicata, che riguarda la tutela della professione ma anche – e soprattutto – la sicurezza dei cittadini. Alcuni titoli di studio, se non adeguatamente verificati, rischiano di essere opachi, poco controllabili, difficili da tradurre e da valutare nel merito. Se una specializzazione viene riconosciuta in modo troppo disinvolto, si crea un doppio binario inaccettabile, che mina la credibilità dell’intero sistema sanitario. Questa sentenza è un passaggio fondamentale: difende i medici italiani e riafferma un principio basilare, quello della qualità nella cura e nella formazione”.

“Un’ottima notizia anche per il mondo odontoiatrico – conclude Andrea Senna, presidente Commissione Albo Odontoiatri Milano – dal momento che il problema esisteva anche nel nostro ambito”.

16 Settembre 2025

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