Nuove farmacie. Consiglio di Stato: “I Comuni possono aprirle anche in aree già servite”

Nuove farmacie. Consiglio di Stato: “I Comuni possono aprirle anche in aree già servite”

Nuove farmacie. Consiglio di Stato: “I Comuni possono aprirle anche in aree già servite”
In una recente sentenza il Consiglio di Stato ha precisato che se è vero che  il concorso straordinario per l’apertura di nuove farmacie risponde allo scopo di estendere il servizio alle zone meno servite, tuttavia è possibile aprire una nuova sede in un’area dove già esiste una farmacia “se l’entità della popolazione lo giustifica”.

Già in altre occasioni abbiamo avuto modo di esaminare le numerose motivazioni che hanno indotto molti farmacisti sparsi sul territorio nazionale ad impugnare i provvedimenti con i quali i Comuni hanno individuato le “nuove farmacie” ai sensi del D.L. 1/2012 poi convertito nella Legge 27/2012. Ebbene, nel corso dei due anni trascorsi prima i Tribunali Amministrativi Regionali e poi il Consiglio di Stato sono stati interessati di verificare la legittimità o meno di detti provvedimenti con particolare riferimento:
–   al conflitto d’interesse del Comuni nella loro duplice veste di proprietari di farmacia e di organi competenti all’individuazione delle nuove farmacie;
–  alla competenza del Consiglio Comunale anziché della Giunta Municipale all’emanazione dei provvedimenti d’individuazione delle farmacie.

Viceversa, i vari giudici amministrativi interessati hanno, molto raramente, valutato le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in merito alle collocazioni delle “sedi farmaceutiche” (rectius delle “zone” di pertinenza di ogni singola farmacia collocata sul territorio).

Con un’ultima decisione il Consiglio di Stato pare aver dato un’indicazione generale chiara che, seppur non condivisibile, potrà definitivamente “chiarire le idee” di Comuni che individuano le nuove farmacie ed ai farmacisti che contestano la localizzazione delle farmacie stesse.

La richiamata sentenza della III sezione del Consiglio di Stato n. 915 del 25 febbraio 2014 ha, infatti, precisato che “la dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale è frutto di ampia discrezionalità e le scelte effettuate a questo riguardo dall’autorità competente – benché opinabili per definizione –  non sono sindacabili se non per manifesta irrazionalità e analoghi vizi che in questa fattispecie non ricorrono. Non è manifestatamente irrazionale, pertanto, nel caso di specie, che la nuova farmacia venga collocata in un’area già servita dalle farmacie preesistenti, se l’entità della popolazione interessata lo giustifica. E’ vero che l’aumento del numero delle farmacie risponde anche allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, ma tal indicazione non è né tassativa né esclusiva”.

In definitiva i Comuni potranno più o meno fare ciò che credono. Speriamo nell’interesse del diritto alla salute piuttosto che nell’interesse commerciale di chissà chi…

Avv. Paolo Leopardi

Avv. Paolo Leopardi

18 Marzo 2014

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