La Legge Gelli-Bianco ha avuto, come è noto, una sua completa attualizzazione con il decreto del 15 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a marzo dello scorso anno. Nonostante sia passato da allora un anno e poco più, l’obbligo ad adeguarsi alla nuova normativa prevede comunque tempi piuttosto lunghi, visto che il termine ultimo è stato fissato per marzo 2026. E per questo motivo, forse, ancora molti professionisti della salute stanno rimandando la decisione.
Cade pertanto al momento giusto il webinar OPI (Ordini delle professioni Infermieristiche) svoltosi lo scorso 5 maggio, ancora raggiungibile e consultabile online, nel quale è stato fatto il punto sulle tutele assicurative per i professionisti sanitari, con particolare attenzione agli infermieri. A promuovere l’iniziativa sono stati la piattaforma digitale Consulcesi Club Infermieri e SanitAssicura. Hanno aderito, collaborando all’iniziativa, gli Ordini di Avellino, Belluno, Benevento, Cagliari, Caserta, Genova, Matera, Napoli, Potenza, Salerno e Vibo Valentia.
I relatori del webinar, Elisabetta Piccinni, Product Manager Consulcesi Club e Attilio Steffano, Presidente Assinfermieri, si sono dilungati per circa un’ora sulle ricadute della Legge Gelli-Bianco sugli infermieri professionisti: dall’obbligo assicurativo ai rischi in caso di mancata copertura e alle implicazioni in ambito formativo. A completare il quadro, la presentazione delle polizze dedicate agli operatori del settore, realizzate da Assinfermieri-SanitAssicura e stipulate in convenzione con FNOPI.

I professionisti non ancora tutelati
Il primo importantissimo elemento che è emerso dal confronto tra i relatori è un dato che, in parte, potremmo definire un po’ allarmante: a non aver ancora alcuna copertura di responsabilità civile professionale attiva è addirittura il 51% degli infermieri. Circa la metà degli operatori non assicurata, dunque. Ma che dire dell’altra metà? Quanti di coloro che risultano formalmente sotto copertura in realtà non sono affatto adeguati alla nuova normativa di legge? Sì, perché non è forse ancora chiaro a tutti il fatto che, al di là della questione dei massimali di copertura – che oggi finalmente hanno un minimo obbligatorio stabilito dalla legge – vi sono altri aspetti normativi che debbono essere necessariamente integrati nella polizza di responsabilità civile professionale. E non è affatto detto che vecchie polizze, sebbene a norma sul piano dei massimali, lo siano in relazione ad altri aspetti contrattuali.
Infermieri dipendenti vs infermieri con partita IVA?
Un ulteriore questione che è bene tenere presente quando si affronta il tema dell’adeguamento delle polizze di responsabilità civile in ambito sanitario – e che è emerso soprattutto nelle parole del dott. Steffano – è quella dell’inquadramento lavorativo. I professionisti della salute – e quindi anche gli operatori infermieristici – che operano “a qualsiasi titolo” all’interno di una struttura socio-sanitaria hanno sì l’obbligo di assicurarsi, ma solo per la colpa grave. Questo a prescindere dal proprio inquadramento contrattuale, che sia di lavoro subordinato oppure autonomo, con tanto di partita IVA. Ciò è dovuto in primo luogo al combinato disposto dell’Art.7 e dell’Art.9 della Legge Gelli-Bianco: in sintesi, in essi si stabilisce che è la struttura sanitaria che risponde della condotta dolosa o colposa dell’esercente la professione sanitaria di cui si avvale, anche in relazione, ad esempio, “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria”, e che “[l]‘azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.” Ciò è poi riportato espressamente al comma 3 dell’Art.10 della legge, relativo all’obbligo di assicurazione: “ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.” Considerando quindi che circa il 70% degli infermieri sono inquadrati come lavoratori dipendenti e che almeno un 10% degli autonomi con partita IVA lavora comunque in ospedale, la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale da prendere in considerazione per un operatore infermieristico è in primo luogo quella di colpa grave.
Le estensioni di garanzia e la struttura contrattuale
Va ricordato inoltre, lo accennavamo poco più addietro, che la normativa attuale impone alle polizze di responsabilità civile sanitaria alcune garanzie importanti, che non è detto siano presenti nei contratti stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della Gelli-Bianco o del successivo Decreto 232/2023. Stiamo parlando dell’estensione temporale della copertura, la quale deve tenere indenni gli assicurati rispetto ad eventi accaduti nei dieci anni precedenti la stipula, così come per quelli denunciati nei dieci anni successivi alla cessazione dell’attività professionale. Inoltre, il comma 6 dell’Art.3 del decreto attuativo precisa anche che “[i]n caso di responsabilità solidale dell’assicurato l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità per l’intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.” Infine, è stato disposto a scadenza un meccanismo premiante per il professionista indenne da sinistri e, viceversa, penalizzante per chi invece ha recato danno a terzi, con sinistro chiuso con accoglimento della richiesta (Art.3, comma 7, Decreto 232/2023).
L’obbligo formativo ECM del 70%
Ricordiamo infine che, secondo quanto disposto dall’Art.38bis del Decreto Legge 152/2021, “[…] a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 [Legge Gelli-Bianco], è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.” Questo aspetto non deve essere affatto trascurato dal professionista, ed è per questo che, come è stato ben sottolineato nel webinar OPI dalla dottoressa Piccinni, risulta essere di particolare supporto Club Infermieri, la piattaforma digitale realizzata da Consulcesi dedicata ai professionisti FNOPI.
La convenzione Assinfermieri-Sanitassicura
A chiudere il cerchio, e a trasformare l’onere assicurativo in una vera e propria opportunità, è stata la presentazione della convenzione Assinfermieri-Sanitassicura, con la proposta di una polizza di responsabilità civile professionale decisamente ben strutturata e assai conveniente. Tutela che può essere integrata con altre due polizze ancillari (Aggressioni e Tre virus) e che consente l’iscrizione gratuita a Consulcesi Club. Per maggiori informazioni ed aderire alla convenzione, basta cliccare sul link infermieri.sanitassicura.it.
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