Titolarità farmacie. Milleproroghe ha effetti limitati. Restano in vigore gran parte dei “vecchi” requisiti. Il chiarimento del ministero 

Titolarità farmacie. Milleproroghe ha effetti limitati. Restano in vigore gran parte dei “vecchi” requisiti. Il chiarimento del ministero 

Titolarità farmacie. Milleproroghe ha effetti limitati. Restano in vigore gran parte dei “vecchi” requisiti. Il chiarimento del ministero 
Ne dà notizia la Fofi che rende nota l'interpretazione ricevuta dall’Ufficio legislativo del Ministero della Salute che ha sottolineato come il milleproroghe non ha sospeso fino al 31 dicembre 2016 tutti i requisiti finora richiesti per il trasferimento. Ma soltanto il requisito soggettivo che il farmacista deve possedere. Mandelli: "Un'interpretazione troppo estensiva avrebbe prefigurato un’altra forma di liberalizzazione strisciante”.

“Siamo lieti che, grazie all’efficace intervento della Federazione presso il Ministero della Salute, sia stato chiarito che il decreto Milleproroghe non ha sospeso fino al 31 dicembre 2016 tutti i requisiti finora richiesti per il trasferimento della titolarità, ma soltanto il requisito soggettivo che il farmacista deve possedere per poter ottenere il trasferimento della farmacia: l’idoneità o la pratica professionale almeno biennale”. Lo ha detto Andrea Mandelli, presidente della Fofi, a illustrazione dell’interpretazione fornita dall’Ufficio legislativo del Ministero della salute dell’articolo 7 comma 4-quater del Dl 192/2014.

Come scritto nel documento, effettivamente a una prima lettura poteva apparire che il Decreto andasse a sospendere, sia pure temporaneamente, tutte le condizioni che la Legge 475/1968, all’articolo 12, pone in materia di trasferimenti della titolarità della farmacia. Così non è e, dunque, rimangono pienamente in vigore tutte le altre disposizioni come, per esempio, la necessità che il farmacista abbia acquisito da almeno tre anni la titolarità prima di poterla trasferire. L’unico effetto della norma contenuta nel Milleproroghe, quindi, risiede nella possibilità, posto che siano soddisfatte tutte le altre condizioni, di poter trasferire la titolarità a un farmacista iscritto all’albo anche se questi non è in possesso dell’idoneità o della pratica professionale biennale.

“Comprendiamo che questa norma, correttamente interpretata, può anche andare incontro ad alcune situazioni limite determinatesi a seguito del Concorso straordinario, che non conferisce idoneità, e della difficoltà per i più giovani, stante la crisi economica, di entrare in possesso di questi requisiti. Una sua interpretazione troppo estensiva, però – conclude il presidente della Fofi – avrebbe portato allo scardinamento della regolamentazione dei trasferimenti delle farmacia, prefigurando in pratica un’altra forma di liberalizzazione strisciante”. 

11 Marzo 2015

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