La sentenza della Cassazione Penale, Sezione IV, n.15076/2025, interviene su uno dei punti più sensibili dell’organizzazione dell’emergenza: il triage. Non si tratta di un richiamo astratto ai principi, ma della conferma che una valutazione iniziale errata può avere conseguenze penali dirette per l’infermiere che la compie.
Il caso riguarda un paziente deceduto dopo l’assegnazione di un codice di priorità ritenuto incongruo rispetto al quadro clinico. La Suprema Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo, respingendo il ricorso dell’infermiere e ribadendo un orientamento ormai consolidato: il triage è esercizio di autonomia professionale piena, e come tale genera responsabilità personali.
Il triage come atto sanitario a contenuto decisionale
Il triage non è una fase burocratica né un’attività ancillare. È un atto sanitario vero e proprio, caratterizzato da valutazione clinica, assunzione di decisioni e gestione del rischio. La giurisprudenza lo considera da tempo un momento cruciale della presa in carico del paziente.
La Cassazione lo ribadisce con chiarezza: l’infermiere di triage non agisce come semplice esecutore di direttive, ma come professionista dotato di competenze specifiche, chiamato a operare scelte che incidono direttamente sull’esito clinico.
Il parametro dell’infermiere modello
Ai fini della responsabilità penale, il giudizio di colpa viene condotto alla luce dell’Art.43 del Codice Penale e del parametro dell’infermiere modello, formato e aggiornato secondo gli standard richiesti per la funzione di triage. Non rileva l’inesperienza soggettiva né il carico di lavoro contingente, se non nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza. Lo scostamento significativo da linee guida, protocolli o buone pratiche clinico-assistenziali, se causalmente collegato all’evento, integra la colpa.
Linee guida, protocolli e Legge Gelli-Bianco
La Legge n.24/2017 (ossia la Legge Gelli-Bianco) ha attribuito alle linee guida e alle buone pratiche un ruolo centrale nella valutazione della responsabilità sanitaria. Anche se il suo impianto è spesso richiamato in ambito medico, i principi valgono pienamente anche per la professione infermieristica.
Il rispetto delle raccomandazioni clinico-organizzative, purché adeguate al caso concreto, costituisce un elemento fondamentale per delimitare la colpa. Al contrario, la loro violazione o applicazione meccanica, senza una reale valutazione del quadro clinico, espone a responsabilità.
La sentenza n.15076/2025 chiarisce che l’assenza di una supervisione medica immediata non scrimina l’errore: l’autonomia riconosciuta al triage implica la capacità – e il dovere – di attivare tempestivamente il medico quando il caso lo richiede.
Documentazione e rivalutazione: due snodi critici
La tracciabilità delle decisioni
Uno degli aspetti che emergono con forza nei contenziosi è la documentazione dell’attività di triage. Annotare i parametri rilevati, i sintomi riferiti, le valutazioni effettuate e le ragioni dell’assegnazione del codice non è un adempimento formale, ma una componente essenziale dell’atto professionale.
In sede giudiziaria, ciò che non è documentato tende semplicemente a non esistere.
Il dovere di monitoraggio
Il triage non si esaurisce nell’assegnazione iniziale del codice. La rivalutazione periodica dei pazienti in attesa è parte integrante della prestazione. La Cassazione richiama implicitamente questo profilo, ricordando che l’evoluzione del quadro clinico deve essere intercettata e gestita senza ritardi.
Responsabilità individuale e organizzazione
La pronuncia non esclude, in astratto, responsabilità della struttura sanitaria per carenze organizzative, protocolli inadeguati o formazione insufficiente. Tuttavia, quando l’errore è riconducibile a una valutazione clinica individuale non conforme agli standard, la responsabilità penale resta personale.
È un punto che merita attenzione: l’organizzazione può incidere sul contesto, ma non neutralizza automaticamente la posizione di garanzia del singolo professionista.
Una riflessione finale sulle tutele
Il riconoscimento giurisprudenziale dell’autonomia dell’infermiere di triage è, al tempo stesso, un attestato di valore professionale e un fattore di esposizione al rischio. Il procedimento penale, anche quando si conclude favorevolmente, comporta costi, tempi e conseguenze personali rilevanti.
In questo scenario, conoscere con precisione l’estensione delle proprie coperture, le garanzie di tutela legale e la coerenza tra attività svolta e protezione assicurativa non è un dettaglio secondario, ma parte integrante di una gestione responsabile della professione. Per orientarsi con consapevolezza e fare scelte realmente adeguate, è sempre possibile rivolgersi ai professionisti esperti di SanitAssicura, in grado di offrire supporto qualificato e soluzioni assicurative coerenti con le specifiche esigenze professionali.
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