Gentile Direttore,
nelle ultime settimane a grossi titoli è stato pubblicizzato in varie sedi la notizia che in virtù della legge n. 26 del 27-02-2026 (art. 5 comma 10 ter) i medici ospedalieri potevano restare in servizio su richiesta sino a 72 anni evitando così grossi disagi negli ospedali pubblici data la grossa carenza di personale medico. Mai notizia più infondata di questa si è diffusa negli ultimi anni. Tale legge così come impostata ed interpretata non consente a nessun medico ospedaliero di permanere in servizio sino a 72 anni ma al massimo sino a 70 anni e 10 mesi e non oltre. Infatti, essendo in funzione il 27 febbraio 2026 e ponendo come limite ultimo il 31 12 2026, può usufruire della permanenza solo chi compie 70 anni dopo il 27 febbraio 2026 e restare comunque in servizio sino al 31 12 2026 (quindi 70 anni e 10 mesi) .
Chi scrive è un medico ospedaliero che compie 70 anni ad ottobre 2026 che aveva chiesto ed ottenuto di restare in servizio sino a 72 anni. Nella delibera prevista mi viene concesso la proroga ma con la precisione che comunque stante la legge andrò in quiescenza il primo gennaio 2027 quindi a 70 anni e due mesi. Si badi bene prima del 27 febbraio 2026 non vi era la possibilità per nessun medico di fare la domanda, da quel momento in poi chiunque fa la domanda può restare ma non oltre il 31 dicembre 2026. Pertanto, venendo meno la possibilità di restare in servizio sino a 72 anni viene meno lo spirito della legge.
Vi prego pubblicare questa mia, onde evidenziare la goffaggine, la inutilità e la stupidità di tale legge che con toni trionfalistici doveva almeno in parte attenuare i grossi disagi derivanti dalla carenza di personale medico.
Dottor Giuseppe Foreste
Anestesista Rianimatore c/o Aorn Cardarelli
IL PARERE DELL’UFFICIO LEGALE DELL’ANAAO ASSOMED
La possibilità di permanere in servizio fino ai 72 anni è stata inizialmente introdotta dall’art. 4, co. 6-bis, della Legge 26 febbraio 2024 di conversione del D.L. n. 215/2023 (c.d. decreto milleproroghe) il quale aggiunto il comma 164-bis alla Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023).
La formulazione iniziale della norma era la seguente: “Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute e le università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l’erogazione della retribuzione connessa all’incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale”.
Successivamente, con la Legge 27 febbraio 2026, n. 26 di conversione del DL. 200/2025 (c.d. milleproroghe), sono state apportate alcune piccole modifiche al suddetto testo e sono stati modificati i termini di applicabilità della misura, prorogandola fino al 31 dicembre 2026.
Il nuovo testo è il seguente: “Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2026. Il Ministero della salute può applicare le disposizioni di cui al primo periodo ai dirigenti medici e sanitari di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l’erogazione della retribuzione connessa all’incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale”.
Come visto, la disposizione iniziale ha previsto la possibilità per le aziende di disporre il trattenimento in servizio fino ai 72 anni del dirigente ma comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025.
Nel caso in cui il compimento dei 72 anni fosse avvenuto successivamente al 31.12.2025, l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto trattenere in servizio il dipendente oltre il 31.12.2025 che rappresentava dunque il limite massimo ordinamentale scaduto il quale il rapporto di lavoro doveva considerarsi cessato a prescindere dall’età dal raggiungimento o meno dei 72 anni.
Ciò posto, va osservato dopo il 31 dicembre 2025, la norma contenuta nell’art. 1, co. 164-bis, non è stata immediatamente prorogata con il c.d. decreto milleproroghe, sicché è venuta a scadere.
Soltanto, come detto, con la legge di conversione del 27 febbraio 2026, n. 26 i termini della norma sono stati modificati e quindi l’istituto è tornato “in vigore”.
Pertanto dal 1° gennaio 2026 fino al 27 febbraio 2026, nessuna norma dell’ordinamento consentiva di trattenere in servizio fino ai 72 anni i dirigenti che ne facessero domanda.
Invece, dal 28 febbraio 2026 in poi è possibile presentare domanda di trattenimento ai sensi della nuova disposizione, istanza che tuttavia, per come formulata la norma, può essere accolta non oltre il limite temporale del 31 dicembre 2026.
Cordiali saluti
Avv. Vincenzo Bottino
Ufficio Legale Anaao Assomed